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sulla 194Scritto daNon Autenticatoil 2008-02-24 08:12:00.0 alle 2008-02-24 08:12:00.0Articolo 17.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Articolo 18.
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
perchè pene così aspre a chi cagiona un aborto se l'embrione-feto non conta nulla secondo le tesi degli abortisti !?-
Re: sulla 194Scritto daavvelentaniCubicolarioil 2008-02-24 08:46:00.0 alle 2008-02-24 08:46:00.0Trollate totali: 18184
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> Articolo 17.
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> Chiunque cagiona ad una donna per colpa
> l'interruzione della gravidanza è punito con la
> reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque
> cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro
> è punito con la pena prevista dal comma
> precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi
> previsti dai commi precedenti, se il fatto è
> commesso con la violazione delle norme poste a
> tutela del lavoro la pena è
> aumentata.
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> Articolo 18.
>
> Chiunque cagiona l'interruzione della
> gravidanza senza il consenso della donna è punito
> con la reclusione da quattro a otto anni. Si
> considera come non prestato il consenso estorto
> con violenza o minaccia ovvero carpito con
> l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque
> provochi l'interruzione della gravidanza con
> azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
> Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali
> lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai
> fatti previsti dal primo e dal secondo comma
> deriva la morte della donna si applica la
> reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva
> una lesione personale gravissima si applica la
> reclusione da sei a dodici anni; se la lesione
> personale è grave questa ultima pena è diminuita.
> Le pene stabilite dai commi precedenti sono
> aumentate se la donna è minore degli anni
> diciotto.
>
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> perchè pene così aspre a chi cagiona un aborto
> se l'embrione-feto non conta nulla secondo le
> tesi degli abortisti
> !?
Perche' la donna lo voleva tenere e c'aveva investito un sacco di tempo e risorse.I think happiness is love
- Vladimir Putin
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Re: sulla 194Scritto daThe LichÜbermenschil 2008-02-24 13:17:00.0 alle 2008-02-24 13:17:00.0Trollate totali: 21351- Scritto da:
> Articolo 17.
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> Chiunque cagiona ad una donna per colpa
> l'interruzione della gravidanza è punito con la
> reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque
> cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro
> è punito con la pena prevista dal comma
> precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi
> previsti dai commi precedenti, se il fatto è
> commesso con la violazione delle norme poste a
> tutela del lavoro la pena è
> aumentata.
>
> Articolo 18.
>
> Chiunque cagiona l'interruzione della
> gravidanza senza il consenso della donna è punito
> con la reclusione da quattro a otto anni. Si
> considera come non prestato il consenso estorto
> con violenza o minaccia ovvero carpito con
> l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque
> provochi l'interruzione della gravidanza con
> azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
> Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali
> lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai
> fatti previsti dal primo e dal secondo comma
> deriva la morte della donna si applica la
> reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva
> una lesione personale gravissima si applica la
> reclusione da sei a dodici anni; se la lesione
> personale è grave questa ultima pena è diminuita.
> Le pene stabilite dai commi precedenti sono
> aumentate se la donna è minore degli anni
> diciotto.
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> perchè pene così aspre a chi cagiona un aborto
> se l'embrione-feto non conta nulla secondo le
> tesi degli abortisti
> !?
Perchè sei così bamba da non capire nulla dell' Italiano scritto.
Intanto si parla di MORTE o LESIONI GRAVI o GRAVISSIME alla donna.
In secondo luogo si parla di VIOLENZA o MINACCIA.
In terzo luogo si considera giustamente la situazione in cui LA DONNA vuole portare avanti la gravidanza e intervengono delle situazioni in cui questa è COSTRETTA ad abortire.
Giustamente la legge sanziona, e pesantemente, chi attenta alla dignità e alla volontà di autodeterminazione della donna.
D' altra parte se un disgraziato prende a calci nel ventre la moglie incinta per farla abortire (cosa successa in passato, più di una volta) e le provoca un' emorragia mortale o la rende sterile... beh gli stanno bene una quindicina di anni di galera.
Ma questo perchè ha usato violenza su una donna, non perchè ha provocato un aborto.
btw tu sei il classico pirla che guarda il dito con cui gli indicano la luna.
The Lich

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Modificato dall' autore il 24 febbraio 2008 13.19
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