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    Decreto Carta Identità Elettronica - Buona lettura
    http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/...

    MINISTERO DELL'INTERNO
    DECRETO 23 dicembre 2015
    Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica. (15A09809) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)



    IL MINISTRO DELL'INTERNO
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
    SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo
    unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il
    relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
    Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2,
    comma 8;
    Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
    modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
    modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
    ottobre 1999, n. 437;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002,
    istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il
    Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione
    centrale per i servizi demografici;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
    novembre 2014, n. 194, recante "modalita' di attuazione e di
    funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
    (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
    alle anagrafi della popolazione residente";
    Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
    recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
    convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125
    che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e'
    riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto
    delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di
    sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di
    sicurezza;
    Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
    che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
    con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
    e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
    l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e
    la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le
    caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione,
    di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta
    del relativo archivio informatizzato;
    Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
    legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23
    novembre 2000, n. 427;
    Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in
    materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
    Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000,
    recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
    e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla
    dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a
    scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della
    salute dell'11 marzo 2008;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
    modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";
    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4
    agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
    la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione
    delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli
    stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23
    dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi
    dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
    1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni";
    Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con
    determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;
    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
    espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;
    Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17
    dicembre 2015;

    Decreta:

    Art. 1


    Definizioni

    1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
    a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di
    cui all'articolo 62 del CAD;
    b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica
    tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata
    all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
    amministrazioni;
    c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority
    del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete,
    componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione
    della CIE;
    d) "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
    e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
    del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio decreto 6
    maggio 1940, n. 635;
    f) "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i
    trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
    e successive modificazioni;
    g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale
    rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione
    in rete;
    h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal
    Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica";
    i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici,
    costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il
    Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali;
    j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della
    piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
    k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul
    microprocessore ai fini della verifica dell'identita';
    l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del
    titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B;
    m) "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte
    digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
    18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B;
    n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica
    (Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di
    comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
    entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione
    dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la
    protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
    controllo della CIE, componente della piattaforma e
    dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
    Angioletto "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
    Pirata "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione
    dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete;
    q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende
    disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
    della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per
    l'emissione della CIE;
    r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
    e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
    s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato
    all'acquisizione dei dati previsti;
    t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco
    necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
    u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche
    Amministrazioni;
    v) "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema
    istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in
    base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente
    la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
    in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
    w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD;
    x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di
    emissione della CIE, componente della piattaforma e
    dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.



    Art. 2


    Oggetto

    1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della
    CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e
    dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando,
    altresi', le modalita' tecniche di produzione, distribuzione,
    gestione e supporto all'utilizzo della CIE.



    Art. 3


    Caratteristiche della CIE

    1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di
    cui all'allegato A. Tale modello e' aggiornato con decreto
    direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per
    l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
    e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
    2. Il supporto fisico della CIE e' realizzato con le tecniche
    tipiche della produzione di carte valori, integrato con un
    microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie
    per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi
    biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete,
    secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono
    aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno,
    sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
    protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito
    istituzionale.
    3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel
    microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare
    l'autenticita' della CIE e l'identita' del titolare attraverso
    elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti
    in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.



    Art. 4


    Presentazione della richiesta della CIE

    La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o
    dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico
    del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se
    cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR
    1. residente all'estero, in caso di:
    a) primo rilascio;
    b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in
    corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia;
    c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso
    di validita', previa verifica del relativo stato da parte
    dell'Ufficiale di anagrafe;
    d) scadenza della carta d'identita'.
    2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo'
    prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al
    CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale.
    3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del
    richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al
    rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato
    nell'allegato B.



    Art. 5


    Acquisizione dei dati del richiedente la CIE

    1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua
    l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
    a) elementi biometrici primari;
    b) elementi biometrici secondari;
    c) firma autografa nei casi previsti;
    d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
    e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
    di organi e/o di tessuti;
    f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del
    richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di
    avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
    2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al
    comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
    della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e
    della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.



    Art. 6


    Consegna della CIE

    1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK
    associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso
    l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del
    richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed
    iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le modalita'
    stabilite dall'art. 17 del presente decreto.



    Art. 7


    Interdizione dell'operativita' della CIE

    1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco
    della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai
    servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e
    sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.



    Art. 8


    Cartellino elettronico

    1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le
    informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma
    autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni
    relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della
    CIE.
    2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino
    elettronico esclusivamente tramite il CNSD.



    Art. 9


    Soggetti coinvolti

    1. Le funzioni per lo svolgimento delle attivita' di produzione,
    distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono
    svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e
    delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
    2. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
    gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
    demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE,
    preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi
    del progetto.



    Art. 10


    Funzioni del Ministero dell'interno

    1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e
    territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura
    il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il
    corretto espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del
    presente decreto mettendo a disposizione, avendone la
    responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che
    comprende:
    a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
    b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza
    delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza
    del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della
    CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in
    sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto
    del 2005;
    c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
    d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine
    tramite il collegamento con l'ANPR;
    e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al
    CP-CIE;
    f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione
    ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
    g) il CIEonline;
    h) il Portale;
    i) la banca dati della CIE.



    Art. 11


    Funzioni dei Comuni e dei Consolati

    1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la
    CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate
    nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5,
    attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui
    all'art.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al
    Ministero dell'interno, tramite il CNSD.
    2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
    processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware
    aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche
    definite dalla Commissione di cui all'art.13.



    Art. 12


    Funzioni di IPZS

    1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e
    l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B,
    assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione
    operativa.
    2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del
    presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale
    addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e
    supporto tecnico.
    3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto
    previsto all'articolo 10.
    4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle
    Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico
    necessario al corretto espletamento delle attivita' connesse al
    rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
    5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk
    telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione
    in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato
    nell'allegato B.
    6. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
    processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni
    hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche
    tecniche definite dalla Commissione di cui all'art.13, nonche' i
    relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione
    e di supporto tecnico e informativo.
    7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite
    dal Ministero dell'interno.
    8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE
    secondo quanto previsto dall'articolo 6 e in conformita' a quanto
    stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
    4 agosto 2003.



    Art. 13


    Commissione interministeriale permanente della CIE

    1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2:
    a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
    di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
    b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi
    ambiti e aspetti;
    c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
    delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali
    funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei
    dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei
    dati personali;
    d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
    personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
    sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche
    tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei
    Comuni e dei Consolati;
    e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
    personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
    sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e
    l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica,
    alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
    di identificazione elettronica ed altre iniziative governative
    strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
    2. La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal
    Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:
    a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
    e un supplente;
    c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
    d) un rappresentante designato dal Ministro per la
    semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
    e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
    e un supplente;
    f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;
    g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei
    Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
    3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in
    carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito.
    L'incarico e' rinnovabile.
    4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a
    partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi
    per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
    5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente
    articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico
    di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici
    del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
    dell'interno.



    Art. 14


    Piano di graduale rilascio della CIE

    1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi
    dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
    avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche
    e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle
    modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
    2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e'
    avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita
    la Commissione di cui all'articolo 13.



    Art. 15


    Trattamento dei dati personali

    1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della
    CIE, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto
    delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
    196 e successive modifiche.
    1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e
    territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e
    il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di
    dati personali di propria competenza.
    3. Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti
    coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al
    tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi
    all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri
    soggetti.



    Art. 16


    Donazione di organi e tessuti

    1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di
    rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso,
    ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
    2. L'indicazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal comune al
    Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
    B.
    3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria
    volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
    propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli
    ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
    Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE -
    anche presso il Comune.



    Art. 17


    Emissione della CIE da parte dei Consolati

    1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i
    cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
    gli Uffici consolari stessi.
    2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
    definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di
    dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.



    Art. 18


    Abrogazioni e norme transitorie

    1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto
    ministeriale 8 novembre 2007.
    2. Le carte d'identita' in formato cartaceo ed elettronico
    rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto
    mantengono la propria validita' fino alla scadenza.



    Art. 19


    Clausola di invarianza finanziaria

    Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di
    controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2015

    Il Ministro dell'interno
    Alfano


    Il Ministro dell'economia e delle finanze
    Padoan


    Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
    Madia


    Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
    Interno, registro n. 1, foglio n. 2392




    (Allegato )

    Allegato

    Parte di provvedimento in formato grafico


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      il 2016-01-06 02:40:54.0 alle 2016-01-06 02:40:54.0
      Re: Decreto Carta Identità Elettronica - Buona lettura
      Scritto da:
      > http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/...
      >
      > MINISTERO DELL'INTERNO
      > DECRETO 23 dicembre 2015
      > Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica. (15A09809) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)
      >
      >
      >
      > IL MINISTRO DELL'INTERNO
      > di concerto con
      > IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
      > SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
      >
      > Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo
      > unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il
      > relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
      > Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2,
      > comma 8;
      > Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
      > modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
      > Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
      > modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
      > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
      > ottobre 1999, n. 437;
      > Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002,
      > istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il
      > Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione
      > centrale per i servizi demografici;
      > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
      > novembre 2014, n. 194, recante "modalita' di attuazione e di
      > funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
      > (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
      > alle anagrafi della popolazione residente";
      > Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
      > recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
      > convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125
      > che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e'
      > riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto
      > delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di
      > sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di
      > sicurezza;
      > Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
      > che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
      > con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
      > e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
      > l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e
      > la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le
      > caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione,
      > di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta
      > del relativo archivio informatizzato;
      > Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
      > del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
      > Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
      > legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23
      > novembre 2000, n. 427;
      > Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in
      > materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
      > Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000,
      > recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
      > e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla
      > dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a
      > scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della
      > salute dell'11 marzo 2008;
      > Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
      > modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";
      > Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4
      > agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
      > la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione
      > delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli
      > stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
      > Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23
      > dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi
      > dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
      > 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni";
      > Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con
      > determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;
      > Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
      > espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;
      > Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17
      > dicembre 2015;
      >
      > Decreta:
      >
      > Art. 1
      >
      >
      > Definizioni
      >
      > 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
      > a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di
      > cui all'articolo 62 del CAD;
      > b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica
      > tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata
      > all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
      > amministrazioni;
      > c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority
      > del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete,
      > componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione
      > della CIE;
      > d) "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al
      > decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
      > e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
      > del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio decreto 6
      > maggio 1940, n. 635;
      > f) "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i
      > trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
      > e successive modificazioni;
      > g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale
      > rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione
      > in rete;
      > h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal
      > Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica";
      > i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici,
      > costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il
      > Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali;
      > j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della
      > piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
      > k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul
      > microprocessore ai fini della verifica dell'identita';
      > l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del
      > titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B;
      > m) "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte
      > digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
      > 18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B;
      > n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica
      > (Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di
      > comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
      > entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione
      > dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la
      > protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
      > controllo della CIE, componente della piattaforma e
      > dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
      > Angioletto "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
      > Pirata "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione
      > dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete;
      > q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende
      > disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
      > della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per
      > l'emissione della CIE;
      > r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
      > e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
      > s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato
      > all'acquisizione dei dati previsti;
      > t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco
      > necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
      > u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche
      > Amministrazioni;
      > v) "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema
      > istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in
      > base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente
      > la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
      > in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
      > w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD;
      > x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di
      > emissione della CIE, componente della piattaforma e
      > dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.
      >
      >
      >
      > Art. 2
      >
      >
      > Oggetto
      >
      > 1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della
      > CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e
      > dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando,
      > altresi', le modalita' tecniche di produzione, distribuzione,
      > gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
      >
      >
      >
      > Art. 3
      >
      >
      > Caratteristiche della CIE
      >
      > 1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di
      > cui all'allegato A. Tale modello e' aggiornato con decreto
      > direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per
      > l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
      > e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
      > 2. Il supporto fisico della CIE e' realizzato con le tecniche
      > tipiche della produzione di carte valori, integrato con un
      > microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie
      > per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi
      > biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete,
      > secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono
      > aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno,
      > sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
      > protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito
      > istituzionale.
      > 3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel
      > microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare
      > l'autenticita' della CIE e l'identita' del titolare attraverso
      > elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti
      > in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.
      >
      >
      >
      > Art. 4
      >
      >
      > Presentazione della richiesta della CIE
      >
      > La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o
      > dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico
      > del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del
      > regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se
      > cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR
      > 1. residente all'estero, in caso di:
      > a) primo rilascio;
      > b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in
      > corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia;
      > c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso
      > di validita', previa verifica del relativo stato da parte
      > dell'Ufficiale di anagrafe;
      > d) scadenza della carta d'identita'.
      > 2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo'
      > prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al
      > CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale.
      > 3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del
      > richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al
      > rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato
      > nell'allegato B.
      >
      >
      >
      > Art. 5
      >
      >
      > Acquisizione dei dati del richiedente la CIE
      >
      > 1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua
      > l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
      > a) elementi biometrici primari;
      > b) elementi biometrici secondari;
      > c) firma autografa nei casi previsti;
      > d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
      > e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
      > di organi e/o di tessuti;
      > f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del
      > richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di
      > avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
      > 2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al
      > comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
      > della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e
      > della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
      >
      >
      >
      > Art. 6
      >
      >
      > Consegna della CIE
      >
      > 1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK
      > associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso
      > l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del
      > richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed
      > iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le modalita'
      > stabilite dall'art. 17 del presente decreto.
      >
      >
      >
      > Art. 7
      >
      >
      > Interdizione dell'operativita' della CIE
      >
      > 1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco
      > della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai
      > servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e
      > sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
      >
      >
      >
      > Art. 8
      >
      >
      > Cartellino elettronico
      >
      > 1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le
      > informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma
      > autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni
      > relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della
      > CIE.
      > 2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino
      > elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
      >
      >
      >
      > Art. 9
      >
      >
      > Soggetti coinvolti
      >
      > 1. Le funzioni per lo svolgimento delle attivita' di produzione,
      > distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono
      > svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e
      > delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
      > 2. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
      > gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
      > demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE,
      > preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi
      > del progetto.
      >
      >
      >
      > Art. 10
      >
      >
      > Funzioni del Ministero dell'interno
      >
      > 1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e
      > territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura
      > il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il
      > corretto espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del
      > presente decreto mettendo a disposizione, avendone la
      > responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che
      > comprende:
      > a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
      > b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza
      > delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza
      > del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della
      > CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in
      > sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto
      > del 2005;
      > c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
      > d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine
      > tramite il collegamento con l'ANPR;
      > e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al
      > CP-CIE;
      > f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione
      > ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
      > g) il CIEonline;
      > h) il Portale;
      > i) la banca dati della CIE.
      >
      >
      >
      > Art. 11
      >
      >
      > Funzioni dei Comuni e dei Consolati
      >
      > 1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la
      > CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate
      > nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5,
      > attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui
      > all'art.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al
      > Ministero dell'interno, tramite il CNSD.
      > 2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
      > processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware
      > aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche
      > definite dalla Commissione di cui all'art.13.
      >
      >
      >
      > Art. 12
      >
      >
      > Funzioni di IPZS
      >
      > 1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e
      > l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B,
      > assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione
      > operativa.
      > 2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del
      > presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale
      > addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e
      > supporto tecnico.
      > 3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto
      > previsto all'articolo 10.
      > 4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle
      > Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico
      > necessario al corretto espletamento delle attivita' connesse al
      > rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
      > 5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk
      > telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione
      > in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato
      > nell'allegato B.
      > 6. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
      > processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni
      > hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche
      > tecniche definite dalla Commissione di cui all'art.13, nonche' i
      > relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione
      > e di supporto tecnico e informativo.
      > 7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite
      > dal Ministero dell'interno.
      > 8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE
      > secondo quanto previsto dall'articolo 6 e in conformita' a quanto
      > stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
      > 4 agosto 2003.
      >
      >
      >
      > Art. 13
      >
      >
      > Commissione interministeriale permanente della CIE
      >
      > 1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2:
      > a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
      > di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
      > b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi
      > ambiti e aspetti;
      > c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
      > delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali
      > funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei
      > dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei
      > dati personali;
      > d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
      > personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
      > sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche
      > tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei
      > Comuni e dei Consolati;
      > e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
      > personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
      > sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e
      > l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica,
      > alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
      > di identificazione elettronica ed altre iniziative governative
      > strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
      > 2. La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal
      > Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:
      > a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
      > b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
      > e un supplente;
      > c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
      > d) un rappresentante designato dal Ministro per la
      > semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
      > e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
      > e un supplente;
      > f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;
      > g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei
      > Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
      > 3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in
      > carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito.
      > L'incarico e' rinnovabile.
      > 4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a
      > partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi
      > per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
      > 5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente
      > articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico
      > di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici
      > del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
      > dell'interno.
      >
      >
      >
      > Art. 14
      >
      >
      > Piano di graduale rilascio della CIE
      >
      > 1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente
      > decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi
      > dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
      > convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
      > avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche
      > e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle
      > modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
      > 2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e'
      > avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita
      > la Commissione di cui all'articolo 13.
      >
      >
      >
      > Art. 15
      >
      >
      > Trattamento dei dati personali
      >
      > 1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della
      > CIE, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto
      > delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
      > 196 e successive modifiche.
      > 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e
      > territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e
      > il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di
      > dati personali di propria competenza.
      > 3. Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti
      > coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al
      > tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi
      > all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri
      > soggetti.
      >
      >
      >
      > Art. 16
      >
      >
      > Donazione di organi e tessuti
      >
      > 1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di
      > rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso,
      > ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
      > 2. L'indicazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal comune al
      > Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
      > B.
      > 3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria
      > volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
      > propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli
      > ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
      > Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE -
      > anche presso il Comune.
      >
      >
      >
      > Art. 17
      >
      >
      > Emissione della CIE da parte dei Consolati
      >
      > 1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i
      > cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
      > gli Uffici consolari stessi.
      > 2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
      > definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di
      > dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.
      >
      >
      >
      > Art. 18
      >
      >
      > Abrogazioni e norme transitorie
      >
      > 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto
      > ministeriale 8 novembre 2007.
      > 2. Le carte d'identita' in formato cartaceo ed elettronico
      > rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto
      > mantengono la propria validita' fino alla scadenza.
      >
      >
      >
      > Art. 19
      >
      >
      > Clausola di invarianza finanziaria
      >
      > Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse
      > umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
      > senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      > Il presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di
      > controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
      > Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      > Roma, 23 dicembre 2015
      >
      > Il Ministro dell'interno
      > Alfano
      >
      >
      > Il Ministro dell'economia e delle finanze
      > Padoan
      >
      >
      > Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
      > Madia
      >
      >
      > Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
      > Interno, registro n. 1, foglio n. 2392
      >
      >
      >
      >
      > (Allegato )
      >
      > Allegato
      >
      > Parte di provvedimento in formato grafico
      >
      >
      > http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_gene...

      Gatto Selvaggio si starà rigirando nella tomba Triste
      • Avatar
        Scritto da
        Non Autenticato
        il 2016-01-06 16:13:34.0 alle 2016-01-06 16:13:34.0
        Re: Decreto Carta Identità Elettronica - Buona lettura
        Scritto da:
        > Scritto da:
        > > http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/...
        > >
        > > MINISTERO DELL'INTERNO
        > > DECRETO 23 dicembre 2015
        > > Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica. (15A09809) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015)
        > >
        > >
        > >
        > > IL MINISTRO DELL'INTERNO
        > > di concerto con
        > > IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
        > > SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
        > >
        > > Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo
        > > unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il
        > > relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
        > > Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2,
        > > comma 8;
        > > Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
        > > modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
        > > Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
        > > modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
        > > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
        > > ottobre 1999, n. 437;
        > > Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002,
        > > istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il
        > > Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione
        > > centrale per i servizi demografici;
        > > Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
        > > novembre 2014, n. 194, recante "modalita' di attuazione e di
        > > funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
        > > (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
        > > alle anagrafi della popolazione residente";
        > > Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
        > > recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
        > > convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125
        > > che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e'
        > > riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto
        > > delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di
        > > sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di
        > > sicurezza;
        > > Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
        > > che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
        > > con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
        > > e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
        > > l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e
        > > la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le
        > > caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione,
        > > di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta
        > > del relativo archivio informatizzato;
        > > Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
        > > del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
        > > Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
        > > legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23
        > > novembre 2000, n. 427;
        > > Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in
        > > materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
        > > Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000,
        > > recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
        > > e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla
        > > dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a
        > > scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della
        > > salute dell'11 marzo 2008;
        > > Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
        > > modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";
        > > Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4
        > > agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
        > > la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione
        > > delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli
        > > stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
        > > Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23
        > > dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi
        > > dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
        > > 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni";
        > > Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con
        > > determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;
        > > Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
        > > espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;
        > > Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17
        > > dicembre 2015;
        > >
        > > Decreta:
        > >
        > > Art. 1
        > >
        > >
        > > Definizioni
        > >
        > > 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
        > > a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di
        > > cui all'articolo 62 del CAD;
        > > b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica
        > > tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata
        > > all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
        > > amministrazioni;
        > > c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority
        > > del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete,
        > > componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione
        > > della CIE;
        > > d) "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al
        > > decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
        > > e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
        > > del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio decreto 6
        > > maggio 1940, n. 635;
        > > f) "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i
        > > trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
        > > e successive modificazioni;
        > > g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale
        > > rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione
        > > in rete;
        > > h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal
        > > Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica";
        > > i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici,
        > > costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il
        > > Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali;
        > > j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della
        > > piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
        > > k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul
        > > microprocessore ai fini della verifica dell'identita';
        > > l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del
        > > titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B;
        > > m) "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte
        > > digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
        > > 18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B;
        > > n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica
        > > (Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di
        > > comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
        > > entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione
        > > dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la
        > > protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
        > > controllo della CIE, componente della piattaforma e
        > > dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
        > > Angioletto "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
        > > Pirata "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione
        > > dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete;
        > > q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende
        > > disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
        > > della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per
        > > l'emissione della CIE;
        > > r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
        > > e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
        > > s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato
        > > all'acquisizione dei dati previsti;
        > > t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco
        > > necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
        > > u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche
        > > Amministrazioni;
        > > v) "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema
        > > istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in
        > > base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente
        > > la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
        > > in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
        > > w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD;
        > > x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di
        > > emissione della CIE, componente della piattaforma e
        > > dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 2
        > >
        > >
        > > Oggetto
        > >
        > > 1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della
        > > CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e
        > > dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando,
        > > altresi', le modalita' tecniche di produzione, distribuzione,
        > > gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 3
        > >
        > >
        > > Caratteristiche della CIE
        > >
        > > 1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di
        > > cui all'allegato A. Tale modello e' aggiornato con decreto
        > > direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per
        > > l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
        > > e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
        > > 2. Il supporto fisico della CIE e' realizzato con le tecniche
        > > tipiche della produzione di carte valori, integrato con un
        > > microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie
        > > per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi
        > > biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete,
        > > secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono
        > > aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno,
        > > sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
        > > protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito
        > > istituzionale.
        > > 3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel
        > > microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare
        > > l'autenticita' della CIE e l'identita' del titolare attraverso
        > > elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti
        > > in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 4
        > >
        > >
        > > Presentazione della richiesta della CIE
        > >
        > > La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o
        > > dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico
        > > del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del
        > > regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se
        > > cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR
        > > 1. residente all'estero, in caso di:
        > > a) primo rilascio;
        > > b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in
        > > corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia;
        > > c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso
        > > di validita', previa verifica del relativo stato da parte
        > > dell'Ufficiale di anagrafe;
        > > d) scadenza della carta d'identita'.
        > > 2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo'
        > > prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al
        > > CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale.
        > > 3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del
        > > richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al
        > > rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato
        > > nell'allegato B.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 5
        > >
        > >
        > > Acquisizione dei dati del richiedente la CIE
        > >
        > > 1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua
        > > l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
        > > a) elementi biometrici primari;
        > > b) elementi biometrici secondari;
        > > c) firma autografa nei casi previsti;
        > > d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
        > > e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
        > > di organi e/o di tessuti;
        > > f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del
        > > richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di
        > > avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
        > > 2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al
        > > comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
        > > della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e
        > > della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 6
        > >
        > >
        > > Consegna della CIE
        > >
        > > 1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK
        > > associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso
        > > l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del
        > > richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed
        > > iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le modalita'
        > > stabilite dall'art. 17 del presente decreto.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 7
        > >
        > >
        > > Interdizione dell'operativita' della CIE
        > >
        > > 1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco
        > > della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai
        > > servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e
        > > sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 8
        > >
        > >
        > > Cartellino elettronico
        > >
        > > 1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le
        > > informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma
        > > autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni
        > > relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della
        > > CIE.
        > > 2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino
        > > elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 9
        > >
        > >
        > > Soggetti coinvolti
        > >
        > > 1. Le funzioni per lo svolgimento delle attivita' di produzione,
        > > distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono
        > > svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e
        > > delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
        > > 2. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
        > > gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
        > > demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE,
        > > preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi
        > > del progetto.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 10
        > >
        > >
        > > Funzioni del Ministero dell'interno
        > >
        > > 1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e
        > > territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura
        > > il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il
        > > corretto espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del
        > > presente decreto mettendo a disposizione, avendone la
        > > responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che
        > > comprende:
        > > a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
        > > b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza
        > > delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza
        > > del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della
        > > CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in
        > > sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto
        > > del 2005;
        > > c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
        > > d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine
        > > tramite il collegamento con l'ANPR;
        > > e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al
        > > CP-CIE;
        > > f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione
        > > ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
        > > g) il CIEonline;
        > > h) il Portale;
        > > i) la banca dati della CIE.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 11
        > >
        > >
        > > Funzioni dei Comuni e dei Consolati
        > >
        > > 1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la
        > > CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate
        > > nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5,
        > > attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui
        > > all'art.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al
        > > Ministero dell'interno, tramite il CNSD.
        > > 2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
        > > processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware
        > > aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche
        > > definite dalla Commissione di cui all'art.13.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 12
        > >
        > >
        > > Funzioni di IPZS
        > >
        > > 1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e
        > > l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B,
        > > assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione
        > > operativa.
        > > 2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del
        > > presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale
        > > addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e
        > > supporto tecnico.
        > > 3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto
        > > previsto all'articolo 10.
        > > 4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle
        > > Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico
        > > necessario al corretto espletamento delle attivita' connesse al
        > > rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
        > > 5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk
        > > telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione
        > > in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato
        > > nell'allegato B.
        > > 6. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
        > > processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni
        > > hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche
        > > tecniche definite dalla Commissione di cui all'art.13, nonche' i
        > > relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione
        > > e di supporto tecnico e informativo.
        > > 7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite
        > > dal Ministero dell'interno.
        > > 8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE
        > > secondo quanto previsto dall'articolo 6 e in conformita' a quanto
        > > stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
        > > 4 agosto 2003.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 13
        > >
        > >
        > > Commissione interministeriale permanente della CIE
        > >
        > > 1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2:
        > > a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
        > > di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
        > > b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi
        > > ambiti e aspetti;
        > > c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
        > > delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali
        > > funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei
        > > dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei
        > > dati personali;
        > > d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
        > > personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
        > > sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche
        > > tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei
        > > Comuni e dei Consolati;
        > > e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
        > > personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
        > > sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e
        > > l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica,
        > > alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
        > > di identificazione elettronica ed altre iniziative governative
        > > strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
        > > 2. La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal
        > > Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:
        > > a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
        > > b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
        > > e un supplente;
        > > c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
        > > d) un rappresentante designato dal Ministro per la
        > > semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
        > > e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
        > > e un supplente;
        > > f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;
        > > g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei
        > > Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
        > > 3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in
        > > carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito.
        > > L'incarico e' rinnovabile.
        > > 4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a
        > > partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi
        > > per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
        > > 5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente
        > > articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico
        > > di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici
        > > del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
        > > dell'interno.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 14
        > >
        > >
        > > Piano di graduale rilascio della CIE
        > >
        > > 1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente
        > > decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi
        > > dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
        > > convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
        > > avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche
        > > e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle
        > > modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
        > > 2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e'
        > > avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita
        > > la Commissione di cui all'articolo 13.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 15
        > >
        > >
        > > Trattamento dei dati personali
        > >
        > > 1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della
        > > CIE, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto
        > > delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
        > > 196 e successive modifiche.
        > > 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e
        > > territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e
        > > il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di
        > > dati personali di propria competenza.
        > > 3. Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti
        > > coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al
        > > tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi
        > > all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri
        > > soggetti.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 16
        > >
        > >
        > > Donazione di organi e tessuti
        > >
        > > 1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di
        > > rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso,
        > > ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
        > > 2. L'indicazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal comune al
        > > Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
        > > B.
        > > 3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria
        > > volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
        > > propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli
        > > ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
        > > Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE -
        > > anche presso il Comune.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 17
        > >
        > >
        > > Emissione della CIE da parte dei Consolati
        > >
        > > 1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i
        > > cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
        > > gli Uffici consolari stessi.
        > > 2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
        > > definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di
        > > dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 18
        > >
        > >
        > > Abrogazioni e norme transitorie
        > >
        > > 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto
        > > ministeriale 8 novembre 2007.
        > > 2. Le carte d'identita' in formato cartaceo ed elettronico
        > > rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto
        > > mantengono la propria validita' fino alla scadenza.
        > >
        > >
        > >
        > > Art. 19
        > >
        > >
        > > Clausola di invarianza finanziaria
        > >
        > > Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse
        > > umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
        > > senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        > > Il presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di
        > > controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
        > > Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        > > Roma, 23 dicembre 2015
        > >
        > > Il Ministro dell'interno
        > > Alfano
        > >
        > >
        > > Il Ministro dell'economia e delle finanze
        > > Padoan
        > >
        > >
        > > Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
        > > Madia
        > >
        > >
        > > Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
        > > Interno, registro n. 1, foglio n. 2392
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > (Allegato )
        > >
        > > Allegato
        > >
        > > Parte di provvedimento in formato grafico
        > >
        > >
        > > http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_gene...
        >
        > Gatto Selvaggio si starà rigirando nella tomba Triste

        Sono io che ho postato il decreto!

        GS
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