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    ☺
    Scritto da
    il 2017-10-29 00:18:03.0 alle 2017-10-29 00:18:03.0
    Trollate totali: 262
    la mia lotta contro i mulini a vento Fallito cerca scuse ai suoi fallimenti ma non capisce che il problema è lui  
    Muore qua.

    http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/26/l...


    colpito e affondato.Per me in europa non c'è più speranza, devo scappare fuori dall'Europa.



    sembra che la loro sentenza ricalchi ciò che dicevo io, parola per parola


    L’obiettivo principale e specifico della disposizione controversa, invero, è quello di riconoscere ai lavoratori di età inferiore ai venticinque anni una prima possibilità di accesso al mercato del lavoro e di acquisire una prima esperienza professionale, anche se limitata nel tempo, che li proietti verso altre forme più stabili di impiego e che li consenta di acquisire maggiore forza concorrenziale, raggiungibile solo attraverso la possibilità di concludere rapporti di lavoro facendo uso di un contratto flessibile e temporaneo, come quello intermittente, che diventa esso stesso, quindi, unico mezzo indispensabile ed appropriato per favorire la mobilità dei lavoratori, rendere gli stipendi più adattabili al mercato del lavoro e favorire l’accesso ad esso.
    Alla luce di tali considerazioni, la Corte Europea ha dunque costatato che la disposizione nazionale di cui all’art. 34, co. 2, D.lgs. n. 276/2003, “avendo la finalità di favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, persegue una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/78” e che “ si deve ritenere, considerato l’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato in materia di politica sociale dell’occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo, che il legislatore nazionale abbia potuto ragionevolmente considerare come necessaria l’adozione di una disposizione quale l’articolo 34, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 276/2003.”, rispondendo, in conclusione, alla sollevata questione pregiudiziale, con la seguente dichiarazione : L’articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché l’art. 2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lett. a) e l’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella del procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura della prestazione da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacchè tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.”



    Ora vorrei analizzare la ratio legis di questi articoli. A mio parere il legislatore sembra aver voluto porre limitazioni di età per dare un diritto di prelazione ai giovani, in quanto, non ancora entrati nel mercato del lavoro, mancanti di esperienza sarebbero perciò ignorati dal mercato. Sostanzialmente una sorta di categoria protetta, permettendo a loro di farsi sfruttare in modo privilegiato ottenendo una corsia preferenziale sul mercato, con il beneplacito dei sindacati che ancora non li trovano nei loro iscritti e non difendono i classici diritti sindacali.




    ma qui falsifico logicamente



    Quello che io critico e dimostrerò illogico è proprio questa ratio legis;
    il mio caso umano è la semplice dimostrazione che privilegiare i giovani under29 per permettere a coloro i quali non siano ancora entrati nel mercato del lavoro, che siano mancanti di esperienza e ignorati dal mercato di avere più chances è illogico perché vi sono over29 come me che si trovano nella stessa situazione (indipendentemente dalla loro buona volontà ) che si vorrebbe tutelare che invece verrebbero annientati socialmente, derubati del diritto naturale al lavoro, del diritto umano al lavoro e alla speranza e perciò alla dignità umana.
    Che poi essere in ritardo nel mercato del lavoro non può essere una colpa da punire dallo Stato in un sistema di mercato e anche se si ipotizzasse una qualche colpa spetterebbe a chi accusa dimostrarla e i malcapitati potrebbero appellarsi alla privacy per quanto riguarda i propri problemi.
    Quindi è una legge proprio illogica.

    lettera a Cappato

    Trovo molto odioso, illogico e inumano impedire di accedere al mercato del lavoro a chi ha avuto solo la disgrazia dalla vita di aver avuto varie problematiche e dover scontare delle colpe, la cui accusa non è logica perchè non solo non ammette prova contraria nella sua presunzione, ma sovverte l'onere della prova a carico di chi lancia questa accusa.
    Ho scritto a Don Mazzi



    vorrei vederlo in faccia quel giudice che ha sentenziato così, l'art 21 parla chiaro
    se considera che la condizione di inoccupato entry level sia da favorire dovrebbe dimostrarmi che sia impossibile essere in tale situazione dopo i 25 anni (o 29 o 34 o qualsiasi altra), se non lo fa sovverte l'onere della prova e
    sovverte un principio universale per cui i giuristi romani si rivolterebbero nella tomba, talmente ovvio che pure nella preistoria ci arrivavano

    beh ci sta ma non può permettersi di proibire a me di dimostrare il contrario di questa sua presunzione

    questa è LEBBRA ETICA
    We are the eyes of the universe looking at itself DeepakChopra

    Through our eyes, the universe is perceiving itself. Alan Watts

    Se avessi tra le mani un criptoassistito..!
<softv>

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