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    il 2019-05-11 21:18:14.0 alle 2019-05-11 21:18:14.0
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    Conflitto di interessi, la proposta del M5S  
    Qualsiasi cittadino candidato ad assumere o assuma la carica di parlamentare nazionale o europeo "si trova in una condizione di conflitto di interessi qualora sia proprietario, possessore o abbia la disponibilità di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale, ovvero anche inferiore a tale percentuale in caso di società con un volume di affari superiore a 10 milioni di euro annui o comunque superiore al 3 per cento del volume di affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale". E' quanto si legge all'art.2 della proposta M5S, a prima firma Macina, sul conflitto di interessi.

    In particolare, prosegue la proposta, "una società o impresa che: a) ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione; b) svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d’uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un’amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione; c) svolge la propria attività in forza di un contratto disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) è titolare di diritti esclusivi o opera in regime di oligopolio o monopolio; e) opera in settori strategici per l’interesse nazionale, quali la comunicazione, l’informazione, l’energia, le infrastrutture, i trasporti, gli altri servizi pubblici o la difesa".

    Sussiste altresì un conflitto di interessi "qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a una società o impresa che: a) ha sede all’estero o appartenente a un gruppo multinazionale; b) è controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi; l’interposizione di persona sussiste quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado; c) è costituita con capitale privato o misto; d) è stata istituita, acquisita o costituita mediante fusione per accorpamento con atto normativo statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, o dell’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e) è costituita in forma cooperativa o consortile, compresa l’associazione temporanea di imprese come disciplinata dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Sussiste altresì un conflitto di interessi se i soggetti di cui al comma 1 ricoprono una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa a capitale pubblico ovvero in una delle società o imprese indicate ai commi 1 o 2".

    https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/05/1...
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