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figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 11:58:55.0 alle 2023-07-10 11:58:55.0https://www.open.online/2023/07/10/milano-leonardo...

Pare che la ragazza prendesse di suo
Xanax
Quepiatina
e Stilnox
Xanax e Quepiatina li prendeva anche Avve :/
La questione è che se se li prendeva per conto suo e il figlio di La Russa non ne era al corrente, mancherebbe il cosiddetto
elemento soggettivo, cioè la coscienza di errare.
Spetta all'accusa dimostrare con onere della prova che esista questo elemento soggettivo.
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 13:53:05.0 alle 2023-07-10 13:53:05.0Qui analizza bene.
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/23_lugl...

MILANO
Caso La Russa, perché l'assunzione di droga da parte della vittima di violenze non è un alibi: l'unico discrimine è il consenso consapevole
di Luigi Ferrarella
10 luglio 2023
Dal figlio di Grillo al figlio del presidente del Senato, fino ai festini di Genovese, molte denunce di abusi nascono da contesti di consumo di stupefacenti. Ecco cosa prevede il codice penale (e come i giudici valutano, caso per caso)
Dal figlio di Grillo al figlio di La Russa, passando per l’imprenditore Genovese, i casi di denunce di violenze sessuali - specialmente quando si collocano in un contesto dove fanno capolino stupefacenti e alcol - non si prestano alle opposte tifoserie, e nemmeno alla prevenuta prevalenza accordata a priori alla denuncia dell’una o alle smentite dell’altro, proprio per il tipo di struttura di questa ipotesi di reato nel codice (articolo 609 bis).
Il fatto che la ragazza avesse già consumato cocaina, al pari del tema di chi le abbia eventualmente fatto bere in discoteca un drink drogato, o delle modalità del rapporto più o meno lesionanti nell’intimo, è certo rilevante per la valutazione di attendibilità generale di chi ha sporto denuncia, ma - come si è qui già rimarcato più volte nei giorni scorsi - non è dirimente per la rilevanza penale o meno di rapporti sessuali compiuti con lei.
L’articolo 609 bis del codice penale, infatti, punisce la violenza sessuale non solo per costrizione (primo comma) ma anche (secondo comma) per induzione, intesa come quella nella quale il soggetto attivo approfitta delle condizioni di inferiorità (fisica o psichica o entrambe) della vittima per ottenerne un consenso fittizio e dunque realizzare gli abusi sessuali. Inferiorità fisica è uno stato (magari anche solo transitorio) di incapacità fisica di resistere alle iniziative sessuali altrui, mentre inferiorità psichica è uno stato (anche qui magari pure solo transitorio) di incapacità totale o parziale di intendere e di volere: e droga e alcol possono certamente essere causa di inferiorità psichica o fisica. Ma perché sia reato di violenza sessuale non è necessario che a somministrare lo stupefacente sia chi poi compie l’atto sessuale sulla persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica.
Questa diventa, se mai, una aggravante del reato. Ma tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, da tempo la giurisprudenza della Cassazione fa rientrare quelle determinate proprio anche dall’eventuale volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti da parte della vittima stessa, perché anche in quei casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia causata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali di chi agisce. E questo è un punto che, al di là del peso nelle singole vicende giudiziarie come questa, dovrebbe fare culturalmente breccia tra i ragazzi e nelle famiglie: avere rapporti sessuali con una persona che non è in quel momento presente a se stessa, fosse anche per sua responsabilità di aver consumato droga o alcol, oltre a essere sleale nei suoi confronti, espone comunque al rischio di una indagine per violenza sessuale.
Il discrimine è il consenso consapevole del partner, che è la cosa più difficile da stabilire per i giudici di un processo sulla base, caso per caso, degli elementi e degli indici di comportamenti ricavabili dall’istruttoria. Non esiste un favore pregiudizialmente accordato a chi denuncia e specularmente uno sfavore praticato a priori verso chi è denunciato; ma allo stesso modo gli attori del processo devono evitare qualunque forma di vittimizzazione secondaria della parte offesa, tanto più basata sui suoi costumi sessuali, sul suo stile di vita, sull’uso di stupefacenti.
Per valutare caso per caso il consenso, i giudici in generale muovono dalla cornice legislativa per la quale il reato di violenza sessuale può essere integrato non solo da una condotta prevaricante la sfera della libertà e integrità sessuale altrui a fronte della manifestazione di un chiaro dissenso della vittima, ma anche da una condotta prevaricante realizzata in assenza di consenso non espresso (neppure tacitamente) dal partner. Per la giurisprudenza di Cassazione, dunque, il consenso al compimento degli atti sessuali deve non solo esistere all’inizio ma anche permanere per tutto il rapporto, e in ogni momento può venire meno a causa di un successivo ripensamento, o magari anche solo per la mancata condivisione dei modi di consumare il rapporto.
Questa manifestazione di dissenso può essere pure non esplicita ma comunicata per fatti concludenti, cioè chiari nell’indicare la volontà contraria. Sicché, per configurare l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, basta che chi agisce sia consapevole del fatto che il partner non abbia manifestato chiaramente il consenso al compimento degli atti sessuali, ed è persino irrilevante l’errore sull’espressione del dissenso anche nel caso in cui non sia stato esplicitato. E allora non si può neanche sbagliare in buona fede? Sì, ma il dubbio sulla ricorrenza dell’altrui valido consenso assume peso favorevole in un processo solo quando il fraintendimento sia stato determinato (all’epoca) dal contenuto espressivo ed equivoco sulla manifestazione positiva di volontà da parte di chi ora si dichiara parte offesa.
lferrarella@corriere.it
IL CASO LA RUSSA
LA TESTIMONE | «Sono amica di entrambi, mai visto Leo con della droga. Il dj? Giuro, non so chi sia»
IN OSPEDALE | La ragazza in clinica dopo quella notte: «Lesioni come per una violenza»
LA DIFESA | Ignazio La Russa: «Mio figlio Leonardo non ha commesso nessun atto penalmente rilevante». Schlein: «Disgustoso che si mini la credibilità di chi denuncia»
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10 luglio 2023
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 14:09:14.0 alle 2023-07-10 14:09:14.0Scritto da:
> Qui analizza bene.
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> MILANO
> Caso La Russa, perché l'assunzione di droga da parte della vittima di violenze non è un alibi: l'unico discrimine è il consenso consapevole
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> di Luigi Ferrarella
> 10 luglio 2023
> Dal figlio di Grillo al figlio del presidente del Senato, fino ai festini di Genovese, molte denunce di abusi nascono da contesti di consumo di stupefacenti. Ecco cosa prevede il codice penale (e come i giudici valutano, caso per caso)
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> Dal figlio di Grillo al figlio di La Russa, passando per l’imprenditore Genovese, i casi di denunce di violenze sessuali - specialmente quando si collocano in un contesto dove fanno capolino stupefacenti e alcol - non si prestano alle opposte tifoserie, e nemmeno alla prevenuta prevalenza accordata a priori alla denuncia dell’una o alle smentite dell’altro, proprio per il tipo di struttura di questa ipotesi di reato nel codice (articolo 609 bis).
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> Il fatto che la ragazza avesse già consumato cocaina, al pari del tema di chi le abbia eventualmente fatto bere in discoteca un drink drogato, o delle modalità del rapporto più o meno lesionanti nell’intimo, è certo rilevante per la valutazione di attendibilità generale di chi ha sporto denuncia, ma - come si è qui già rimarcato più volte nei giorni scorsi - non è dirimente per la rilevanza penale o meno di rapporti sessuali compiuti con lei.
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> L’articolo 609 bis del codice penale, infatti, punisce la violenza sessuale non solo per costrizione (primo comma) ma anche (secondo comma) per induzione, intesa come quella nella quale il soggetto attivo approfitta delle condizioni di inferiorità (fisica o psichica o entrambe) della vittima per ottenerne un consenso fittizio e dunque realizzare gli abusi sessuali. Inferiorità fisica è uno stato (magari anche solo transitorio) di incapacità fisica di resistere alle iniziative sessuali altrui, mentre inferiorità psichica è uno stato (anche qui magari pure solo transitorio) di incapacità totale o parziale di intendere e di volere: e droga e alcol possono certamente essere causa di inferiorità psichica o fisica. Ma perché sia reato di violenza sessuale non è necessario che a somministrare lo stupefacente sia chi poi compie l’atto sessuale sulla persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica.
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> Questa diventa, se mai, una aggravante del reato. Ma tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, da tempo la giurisprudenza della Cassazione fa rientrare quelle determinate proprio anche dall’eventuale volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti da parte della vittima stessa, perché anche in quei casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia causata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali di chi agisce. E questo è un punto che, al di là del peso nelle singole vicende giudiziarie come questa, dovrebbe fare culturalmente breccia tra i ragazzi e nelle famiglie: avere rapporti sessuali con una persona che non è in quel momento presente a se stessa, fosse anche per sua responsabilità di aver consumato droga o alcol, oltre a essere sleale nei suoi confronti, espone comunque al rischio di una indagine per violenza sessuale.
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> Il discrimine è il consenso consapevole del partner, che è la cosa più difficile da stabilire per i giudici di un processo sulla base, caso per caso, degli elementi e degli indici di comportamenti ricavabili dall’istruttoria. Non esiste un favore pregiudizialmente accordato a chi denuncia e specularmente uno sfavore praticato a priori verso chi è denunciato; ma allo stesso modo gli attori del processo devono evitare qualunque forma di vittimizzazione secondaria della parte offesa, tanto più basata sui suoi costumi sessuali, sul suo stile di vita, sull’uso di stupefacenti.
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> Per valutare caso per caso il consenso, i giudici in generale muovono dalla cornice legislativa per la quale il reato di violenza sessuale può essere integrato non solo da una condotta prevaricante la sfera della libertà e integrità sessuale altrui a fronte della manifestazione di un chiaro dissenso della vittima, ma anche da una condotta prevaricante realizzata in assenza di consenso non espresso (neppure tacitamente) dal partner. Per la giurisprudenza di Cassazione, dunque, il consenso al compimento degli atti sessuali deve non solo esistere all’inizio ma anche permanere per tutto il rapporto, e in ogni momento può venire meno a causa di un successivo ripensamento, o magari anche solo per la mancata condivisione dei modi di consumare il rapporto.
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> Questa manifestazione di dissenso può essere pure non esplicita ma comunicata per fatti concludenti, cioè chiari nell’indicare la volontà contraria. Sicché, per configurare l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, basta che chi agisce sia consapevole del fatto che il partner non abbia manifestato chiaramente il consenso al compimento degli atti sessuali,
Questo potrebbe valere per ogni rapporto sessuale. Come farebbe un uomo a dimostrare ogni volta l'assenso dato? E se non lo dimostra si configura sempre l'elemento soggettivo?
Quindi se non ti porti il registratore ( o un testimone tascabile) a dimostrare per ogni scopata la verbalizzazione dell'assenso sei uno stupratore a prescindere?
>ed è persino irrilevante l’errore sull’espressione del dissenso anche nel caso in cui non sia stato esplicitato.
Qui non ci siamo.
Se la partner non esprime un dissenso si inverte l'onere della prova, come da commento sopra.
> E allora non si può neanche sbagliare in buona fede? Sì, ma il dubbio sulla ricorrenza dell’altrui valido consenso assume peso favorevole in un processo solo quando il fraintendimento sia stato determinato (all’epoca) dal contenuto espressivo ed equivoco sulla manifestazione positiva di volontà da parte di chi ora si dichiara parte offesa.
E come mai presume giá che non possa dimostrare la verbalizzazione dell'assenso?
Magari aveva davvero il registratore..chissà..
Forse le femministe si fanno forza che è quasi impossibile dimostrare un assenso senza portarsi il registratore e quindi invertendo l'onere della prova in merito all'elemento soggettivo l'uomo risulta sempre perdente?
Lo dico io che ci vuole sempre il contratto anti stupro e la registrazione audio consensuale del rapporto.
> lferrarella@corriere.it
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> IL CASO LA RUSSA
> LA TESTIMONE | «Sono amica di entrambi, mai visto Leo con della droga. Il dj? Giuro, non so chi sia»
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> dopo lo commento
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 14:19:40.0 alle 2023-07-10 14:19:40.0Lich direbbe che se si è appena intascata i soldi sarebbe una manifestazione di assenso

Meglio i metodi tracciabili dunque
L'uomo medio prediligerà dunque questi assensi tracciabili piuttosto che gli altri..
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 14:44:23.0 alle 2023-07-10 14:44:23.0Praticamente stanno affermando che se ti arriva una donna ubriaca o fatta di suo e tu non te ne rendi conto e lei viene a irretirti cacciandoti la lingua in bocca, non importa se tu sia in buona fede, è comunque colpa tua che non ti sei portato testimoni o non l'hai registrata mentre esprimeva il suo assenso.
Che poi diranno che registrare un audio senza il consenso della persona è illecito.
Quindi PRIMA si deve sottoscrivere il contratto antistupro scritto, nel quale si da il consenso alla registrazione dell'audio, POI si passa alla registrazione consensuale.
Solo così ti puoi difendere al 100%.
Alla prima femminista che dice che questi mezzi sarebbero ridicoli le sputo in un occhio.
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 16:07:13.0 alle 2023-07-10 16:07:13.0> Lich direbbe che se si è appena intascata i soldi sarebbe una manifestazione di assenso

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> Meglio i metodi tracciabili dunque
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> L'uomo medio prediligerà dunque questi assensi tracciabili piuttosto che gli altri..
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Dotiamoci tutti di un POS
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 16:10:13.0 alle 2023-07-10 16:10:13.0> Lo dico io che ci vuole sempre il contratto anti stupro e la registrazione audio consensuale del rapporto.
Romanticone
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-10 16:16:52.0 alle 2023-07-10 16:16:52.0> https://www.open.online/2023/07/10/milano-leonardo...

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> Pare che la ragazza prendesse di suo
>
> Xanax
> Quepiatina
> e Stilnox
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> Xanax e Quepiatina li prendeva anche Avve :/
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> La questione è che se se li prendeva per conto suo e il figlio di La Russa non ne era al corrente, mancherebbe il cosiddetto
> elemento soggettivo, cioè la coscienza di errare.
>
> Spetta all'accusa dimostrare con onere della prova che esista questo elemento soggettivo.
In fatti i giornali impiastrano l'opinione pubblica di casino, poi in tribunale la parola spetta agli avvocati.
Però chissà come mai i figli dei riccotti diventano tutti giovinastri, a questo punto è meglio Briatore che il figlio lo metterà a fare il cameriere, io inizierei dal pulire i cessi.-
Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 06:42:57.0 alle 2023-07-11 06:42:57.0Scritto da:
> > https://www.open.online/2023/07/10/milano-leonardo...
> >
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> > Pare che la ragazza prendesse di suo
> >
> > Xanax
> > Quepiatina
> > e Stilnox
> >
> > Xanax e Quepiatina li prendeva anche Avve :/
> >
> >
> > La questione è che se se li prendeva per conto suo e il figlio di La Russa non ne era al corrente, mancherebbe il cosiddetto
> > elemento soggettivo, cioè la coscienza di errare.
> >
> > Spetta all'accusa dimostrare con onere della prova che esista questo elemento soggettivo.
>
> In fatti i giornali impiastrano l'opinione pubblica di casino, poi in tribunale la parola spetta agli avvocati.
>
> Però chissà come mai i figli dei riccotti diventano tutti giovinastri,
che vuoi dire con giovinastri?
forse perchè li mandano in scuola d'elite e iniziano a sentirsi superiori agli altri
>a questo punto è meglio Briatore che il figlio lo metterà a fare il cameriere, io inizierei dal pulire i cessi.
Anche Falco andrà in una scuola d'elite in svizzera..-
Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 14:09:29.0 alle 2023-07-11 14:09:29.0Scritto da:
> Scritto da:
> > > https://www.open.online/2023/07/10/milano-leonardo...
> > >
> > >
> > > Pare che la ragazza prendesse di suo
> > >
> > > Xanax
> > > Quepiatina
> > > e Stilnox
> > >
> > > Xanax e Quepiatina li prendeva anche Avve :/
> > >
> > >
> > > La questione è che se se li prendeva per conto suo e il figlio di La Russa non ne era al corrente, mancherebbe il cosiddetto
> > > elemento soggettivo, cioè la coscienza di errare.
> > >
> > > Spetta all'accusa dimostrare con onere della prova che esista questo elemento soggettivo.
> >
> > In fatti i giornali impiastrano l'opinione pubblica di casino, poi in tribunale la parola spetta agli avvocati.
> >
> > Però chissà come mai i figli dei riccotti diventano tutti giovinastri,
>
>
> che vuoi dire con giovinastri?
>
> forse perchè li mandano in scuola d'elite e iniziano a sentirsi superiori agli altri
>
> > a questo punto è meglio Briatore che il figlio lo metterà a fare il cameriere, io inizierei dal pulire i cessi.
>
> Anche Falco andrà in una scuola d'elite in svizzera..
Può darsi che Briatore, picio quant'è, a livello istintivo faccia la scelta giusta.
Settimana 1: pulire i cessi.
Settimana 2: pulire i pavimenti.
Settimana 3: servire ai tavoli.
Settimana 4: organizzare e coordinare il servizio ai tavoli.
...
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 06:53:48.0 alle 2023-07-11 06:53:48.0Praticamente li si accusa di abuso di superiorità psichica( che poi sarebbe una presunzione assoluta).
L'elemento soggettivo può essere dolo, colpa, preterintenzionalità.
In questo caso potrebbe ricadere su di loro la colpa.
Quindi esiste lo stupro colposo. Come se ti inciampi e cadi addosso a una vecchia appoggiandole il pacco sul culo. Ti sei inciampato..lo puoi provare..ma sei comunque stupratore..oh yeah
Oppure ti visita il medico di famiglia femmina, ti parte un'erezione involontaria e scatta lo stupro colposo..
In questo caso la colpa attribuitagli sarebbe non aver registrato l'assenso e non avergli fatto l'alcool test.
Mi è venuta un'idea.
Prossimamente Salvini vorrà mettere l'alcool lock sulle macchine.
Se si sta per andare a scopare con una tipa, la stai portando a casa tua o sua, a quel punto, fermi la macchina con una scusa e la inviti a guidare lei. Per accendere il motore deve passare per l'alcool lock, se lo passa la scopata è assicurata e sei su una botte di ferro dalle accuse di stupro per induzione colposa.
Il problema è se arriverete a casa vivi..



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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 13:59:08.0 alle 2023-07-11 13:59:08.0> Praticamente li si accusa di abuso di superiorità psichica( che poi sarebbe una presunzione assoluta).
>
> L'elemento soggettivo può essere dolo, colpa, preterintenzionalità.
>
> In questo caso potrebbe ricadere su di loro la colpa.
Se ti approfitti di una tipa strafatta può anche essere dolo.
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 14:46:53.0 alle 2023-07-11 14:46:53.0Scritto da:
> > Praticamente li si accusa di abuso di superiorità psichica( che poi sarebbe una presunzione assoluta).
> >
> > L'elemento soggettivo può essere dolo, colpa, preterintenzionalità.
> >
> > In questo caso potrebbe ricadere su di loro la colpa.
>
> Se ti approfitti di una tipa strafatta può anche essere dolo.
>
Solo se lo sai.
La questione è a chi spetti l'onere della prova per dimostrare la consapevolezza di questo stato di inferiorità psichica.
Che poi comunque io non concordo sulla tesi di abuso di inferiorità psichica. Se è comunque capace di esprimere un assenso/ dissenso, sedurre, proporsi o sottrarsi a delle attenzioni è più che sufficiente.
Che la condizione di superiorità psichica implichi necessariamente un utilizzo di queste armi di superiorità psichica è una presunzione assoluta.
Uno potrebbe avere armi di superiorità psichica o fisica e non usarle per piegare la volontà altrui, con artifizi, minacce, intimidazioni, manipolazioni, coercizione fisica.
Sostenerlo è una presunzione assoluta.Quindi illogica.
Come se uno venisse beccato ad entrare in una banca con un coltello. E dovesse essere necessariamente incriminato per rapina.
Magari il coltello se l'era dimenticato e gli serviva per sbucciare una mela.
Escludere in senso assoluto altre possibilità è uno stupro della logica.
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 14:00:34.0 alle 2023-07-11 14:00:34.0> Oppure ti visita il medico di famiglia femmina, ti parte un'erezione involontaria e scatta lo stupro colposo..
Qui più che come parte è importante dove arriva
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Re: figlio di La RussaScritto daNon Autenticatoil 2023-07-11 15:07:39.0 alle 2023-07-11 15:07:39.0Scritto da:
> > Oppure ti visita il medico di famiglia femmina, ti parte un'erezione involontaria e scatta lo stupro colposo..
>
> Qui più che come parte è importante dove arriva
cioè?
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