Ma le perplessità sorgono non tanto per la formazione complessiva dell’Alta Corte, che sarà presieduta, come l’attuale Sezione disciplinare, da un membro laico (così il novellato art. 105, comma 4, Cost.), quanto per la composizione dei singoli collegi giudicanti.
Invero, a giudicare il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare non sarà il plenum dell’Alta Corte (sarebbe altrimenti impossibile l’“appello interno”, da decidere in diversa composizione, previsto dal nuovo comma 7 dello stesso art. 105 Cost.), bensì un collegio la cui composizione, non determinata neppure numericamente dalla legge di revisione costituzionale, è demandata alla legge ordinaria, che, in ordine alla composizione qualitativa, si limita a statuire che la legge attuativa “assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
Ciò che viene garantita a livello costituzionale, pertanto, non è la “maggioranza” dei componenti togati nel collegio giudicante, bensì la mera “rappresentanza”.
Non solo: l’utilizzo della disgiuntiva “o” palesa che, in seno al collegio, sarà rappresenta la sola magistratura giudicante o la sola magistratura requirente, verosimilmente a seconda che ad essere giudicato sia un giudice o un pubblico ministero.
Almeno alla luce della lettera del disposto dell’art. 105, comma 8, Cost., pertanto, non può certamente escludersi che la componente togata sia addirittura una minoranza in seno al collegio giudicante.
Vi è da chiedersi, pertanto, se una simile previsione non sia suscettibile di contrastare con il principio sancito dal primo comma dell’art. 104 Cost., il cui testo, anche a seguito dell’interpolazione prevista dalla riforma costituzionale, continua a predicare il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente.
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