- Scritto da: Anonimo
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> - Scritto da: Anonimo
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> > 79499179841eeae9a111a5.jpg : jphide(***)
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> > chissà cosa nascone!!!!!!11
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> un par de ciufoli!!
Art. 270
- Associazioni sovversive -
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire
violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe
sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è
punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le
associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.