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Ma l'alieno ha mai letto il cod. penale?Scritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 18:31:00.0 alle 2005-03-24 18:31:00.0Lascia perdere i microprocessori per il momento e leggiti questo
http://www.giurisprudenza.it/download/codici/Codic...
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Avviso moderazioneScritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 19:56:00.0 alle 2005-03-24 19:56:00.0La
http://punto-informatico.it/info.asp?i=5che
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Re: Ma l'alieno ha mai letto il cod. penScritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 20:13:00.0 alle 2005-03-24 20:13:00.0aaaaaaaaaaahhhhhh
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Re: Ma l'alieno ha mai letto il cod. penScritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 21:18:00.0 alle 2005-03-24 21:18:00.0Ma tu hai mai letto la Costituzione Italiana?
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Re: Ma l'alieno ha mai letto il cod. penScritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 21:23:00.0 alle 2005-03-24 21:23:00.0
- Scritto da: Anonimo
> Ma tu hai mai letto la Costituzione Italiana?
L'ho imparata a memoria al corso di diritto, perchè?-
Re: Ma l'alieno ha mai letto il cod. penScritto daNon Autenticatoil 2005-03-24 21:31:00.0 alle 2005-03-24 21:31:00.0Dev'essere stato tanti, tanti anni fa... e la memoria gioca brutti scherzi. Rileggi l'art.21 e l'interpretazione che ne ha dato a tutt'oggi la Corte Costituzionale.
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Re: Ma l'alieno ha mai letto il cod. penScritto daNon Autenticatoil 2005-03-25 00:03:00.0 alle 2005-03-25 00:03:00.0
- Scritto da: Anonimo
> Dev'essere stato tanti, tanti anni fa... e la
> memoria gioca brutti scherzi. Rileggi l'art.21 e
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
> l'interpretazione che ne ha dato a tutt'oggi la
> Corte Costituzionale.http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/0...

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