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      Non Autenticato
      il 2005-04-15 09:06:00.0 alle 2005-04-15 09:06:00.0
      Re: quattro quattro quattro


      - Scritto da: Anonimo
      > quattro botte!
      > http://www.azienda.tim.it/delivery/showfile/0,,116

      ma che sei storpio?
      Pensavo ad un filmino hard invece pèosti una scoreggetta!
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        Non Autenticato
        il 2005-04-15 12:49:00.0 alle 2005-04-15 12:49:00.0
        Re: quattro quattro quattro

        - Scritto da: Anonimo
        >
        >
        > - Scritto da: Anonimo
        > > quattro botte!
        > >
        > http://www.azienda.tim.it/delivery/showfile/0,,116
        >
        > ma che sei storpio?
        > Pensavo ad un filmino hard invece pèosti una
        > scoreggetta!

        Gentile Signore,
        Qualora lei intendesse, mi vedrei costretto a querelarla per diffamazione a mezzo stampa. Essendo questa, sulla quale scriviamo entrambi, una testata giornalistica regolarmente registrata al
        Tribunale di Roma al n.51 del 7.2.1996 - De Andreis Editore
        S.r.l. Le do tempo fino a questa sera alle ore 24 per porgermi
        le debite scuse su questo stesso forum, dopo di che procederò a querela per diffamazione a mezzo stampa.
        Cordiali saluti.

        Spettabile Redazione di PI.
        Siete pregati di eliminare post di immagini pornografiche come questo post e tanti altri simili che troppo spesso appaiono in questi giorni e che sono pubblicati da, come minimo, deviati mentali.
        Oltre a offendere la pubblica decenza offendono la mia particolare sensibilità.
        Grazie.


        Il mio avvocato, veda, Egregio Signore, sono circa due anni, o forse più, che scrivo su questo forum e mi corre l'obbligo d'informarLa che ho salvato su supporto sia magnetico che cartaceo tutte quei
        posts che io considero diffamatori o ingiuriosi nei miei confronti. In caso di accertamento giudiziario, non sarà difficile per la Polpost risalire al computer emittente di dette
        denigrazioni o calunnie. Le ricordo che da parte di PI viene registrato e conservato l'IP di un messaggio anche anonimo.

        Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà di prova ma,
        nel contempo, mi permetto di ricordarLe che, qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe automaticamente una denuncia (e non più querela) nei Suoi riveriti confronti per
        calunnia che è un reato molto più grave della diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per legge. Questo nel caso che un
        cittadino abbia querelato un altro cittadino in base a prove false o inconsistenti. In tal caso, mi premuro di ricordarLe, che la denuncia scatterebbe "d'ufficio" e il suo procedimento
        sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato assolto (cioè
        me stesso).

        Manca poco alle 24 ed io sto facendo sul serio. Non transigo
        sul mio onore e sulla mia credibilità. Se ti illudi che ti basti essere anonimo o nascondersi dietro vari proxy per non essere tracciabile, ti sbagli. Sarò anche in grado, naturalmente, di dimostrare al giudice che ho lavorato per 28 anni : non ti preoccupare. Non avrò nessuna spesa processuale perchè tu sarai condannato a risarcimi i danni oltre alle spese processuali e con quelli pagherò il mio avvocato. Vedi tu...

        Il reato di diffamazione (art.595) tramite internet è equiparabile alle ipotesi di diffamazione aggravata previsto dal 3° comma .

        Se presume la conoscenza dell'autore della diffamazione, dovrà sporgere querela, infatti la diffamazione è un reato perseguibile a querela della parte offesa secondo art. 597 c.p. Riguardo alla forma della querela secondo l'art.336 c.p.p. la dichiarazione di querela da documentarsi in carta semplice può essere proposta per iscritto o anche oralmente ( in quest'ultimo caso verrà redatto un verbale) al PM o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Infine, secondo l'art.333 c.p.p., il termine per proporre la querela è di 3 mesi dalla notizia del fatto art.124 c.p.

        Art. 368 Calunnia
        Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
        La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.
        La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
        (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

        Art. 364
        - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino -
        Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge
        stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata
        nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
        (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

        Art. 270
        - Associazioni sovversive -
        Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire
        violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe
        sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è
        punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
        Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
        associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
        Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le
        associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
        • Avatar
          Scritto da
          Non Autenticato
          il 2005-04-15 13:22:00.0 alle 2005-04-15 13:22:00.0
          Re: quattro quattro quattro

          - Scritto da: Anonimo
          >
          > - Scritto da: Anonimo
          > >
          > >
          > > - Scritto da: Anonimo
          > > > quattro botte!
          > > >
          > >
          > http://www.azienda.tim.it/delivery/showfile/0,,116
          > >
          > > ma che sei storpio?
          > > Pensavo ad un filmino hard invece pèosti una
          > > scoreggetta!
          >
          > Gentile Signore,
          > Qualora lei intendesse, mi vedrei costretto a
          > querelarla per diffamazione a mezzo stampa.
          > Essendo questa, sulla quale scriviamo entrambi,
          > una testata giornalistica regolarmente registrata
          > al
          > Tribunale di Roma al n.51 del 7.2.1996 - De
          > Andreis Editore
          > S.r.l. Le do tempo fino a questa sera alle ore 24
          > per porgermi
          > le debite scuse su questo stesso forum, dopo di
          > che procederò a querela per diffamazione a mezzo
          > stampa.
          > Cordiali saluti.
          >
          > Spettabile Redazione di PI.
          > Siete pregati di eliminare post di immagini
          > pornografiche come questo post e tanti altri
          > simili che troppo spesso appaiono in questi
          > giorni e che sono pubblicati da, come minimo,
          > deviati mentali.
          > Oltre a offendere la pubblica decenza offendono
          > la mia particolare sensibilità.
          > Grazie.
          >
          >
          > Il mio avvocato, veda, Egregio Signore, sono
          > circa due anni, o forse più, che scrivo su questo
          > forum e mi corre l'obbligo d'informarLa che ho
          > salvato su supporto sia magnetico che cartaceo
          > tutte quei
          > posts che io considero diffamatori o ingiuriosi
          > nei miei confronti. In caso di accertamento
          > giudiziario, non sarà difficile per la Polpost
          > risalire al computer emittente di dette
          > denigrazioni o calunnie. Le ricordo che da parte
          > di PI viene registrato e conservato l'IP di un
          > messaggio anche anonimo.
          >
          > Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà
          > di prova ma,
          > nel contempo, mi permetto di ricordarLe che,
          > qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe
          > automaticamente una denuncia (e non più querela)
          > nei Suoi riveriti confronti per
          > calunnia che è un reato molto più grave della
          > diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per
          > legge. Questo nel caso che un
          > cittadino abbia querelato un altro cittadino in
          > base a prove false o inconsistenti. In tal caso,
          > mi premuro di ricordarLe, che la denuncia
          > scatterebbe "d'ufficio" e il suo procedimento
          > sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato
          > assolto (cioè
          > me stesso).
          >
          > Manca poco alle 24 ed io sto facendo sul serio.
          > Non transigo
          > sul mio onore e sulla mia credibilità. Se ti
          > illudi che ti basti essere anonimo o nascondersi
          > dietro vari proxy per non essere tracciabile, ti
          > sbagli. Sarò anche in grado, naturalmente, di
          > dimostrare al giudice che ho lavorato per 28 anni
          > : non ti preoccupare. Non avrò nessuna spesa
          > processuale perchè tu sarai condannato a
          > risarcimi i danni oltre alle spese processuali e
          > con quelli pagherò il mio avvocato. Vedi tu...
          >
          > Il reato di diffamazione (art.595) tramite
          > internet è equiparabile alle ipotesi di
          > diffamazione aggravata previsto dal 3° comma .
          >
          > Se presume la conoscenza dell'autore della
          > diffamazione, dovrà sporgere querela, infatti la
          > diffamazione è un reato perseguibile a querela
          > della parte offesa secondo art. 597 c.p. Riguardo
          > alla forma della querela secondo l'art.336 c.p.p.
          > la dichiarazione di querela da documentarsi in
          > carta semplice può essere proposta per iscritto o
          > anche oralmente ( in quest'ultimo caso verrà
          > redatto un verbale) al PM o a un ufficiale di
          > polizia giudiziaria. Infine, secondo l'art.333
          > c.p.p., il termine per proporre la querela è di 3
          > mesi dalla notizia del fatto art.124 c.p.
          >
          > Art. 368 Calunnia
          > Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o
          > istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
          > diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra
          > Autorita' che a quella abbia obbligo di
          > riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
          > innocente, ovvero simula a carico di lui le
          > tracce di un reato, e' punito con la reclusione
          > da due a sei anni.
          > La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un
          > reato pel quale la legge stabilisce la pena della
          > reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
          > un'altra pena piu' grave.
          > La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal
          > fatto deriva una condanna alla reclusione
          > superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni,
          > se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e
          > si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto
          > deriva una condanna alla pena di morte (1).
          > (1) La pena di morte e' stata soppressa e
          > sostituita con l'ergastolo.
          >
          > Art. 364
          > - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
          > -
          > Il cittadino, che avendo avuto notizia di un
          > delitto contro la personalità dello Stato, per il
          > quale la legge
          > stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo,
          > non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità
          > indicata
          > nell'articolo 361, è punito con la reclusione
          > fino a un anno o con la multa da lire
          > duecentomila a due milioni.
          > (1) La pena di morte è stata soppressa e
          > sostituita con l'ergastolo.
          >
          > Art. 270
          > - Associazioni sovversive -
          > Chiunque nel territorio dello Stato promuove,
          > costituisce, organizza o dirige associazioni
          > dirette a stabilire
          > violentemente la dittatura di una classe sociale
          > sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente
          > una classe
          > sociale o, comunque, a sovvertire violentemente
          > gli ordinamenti economico-sociali costituiti
          > nello Stato, è
          > punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
          > Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio
          > dello Stato promuove, costituisce, organizza o
          > dirige
          > associazioni aventi per fine la soppressione
          > violenta di ogni ordinamento politico e giuridico
          > della società.
          > Chiunque partecipa a tali associazioni è punito
          > con la reclusione da uno a tre anni.
          > Le pene sono aumentate per coloro che
          > ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma
          > simulata, le
          > associazioni predette, delle quali sia stato
          > ordinato lo scioglimento.

          Sei *Haderach?
          • Avatar
            Scritto da
            Non Autenticato
            il 2005-04-15 18:39:00.0 alle 2005-04-15 18:39:00.0
            Re: quattro quattro quattro
            Scritto da: Anonimo
            "Sei *Haderach ?"

            Se ti dicessi che la luna e' quadrata potresti semplicemente ignorarmi e decidere che non sono credibile e che e ' una affermazione comunque sbagliata, senza alcun bisogno di perdere tempo a chiedere dimostrazioni.
            E' una tua liberta '.Ma che non puoi imporre a tutti gli altri .
            n senso generale e' possibile. Ma come ho detto prima potrebbe essere disturbata. O potrebbe essere sotto uno stress emotivo che la rende incapace di intendere e di volere .

            Potresti farlo per quelli che dicono di essere perfettamente sani
            di mente e affermano quelle che tu ritieni essere delle enormi
            corbellerie che nessuno " sano di mente " direbbe .

            . Se ti dicessi che il melone era infinitamente buono ,la prenderesti come un'iperbole letteraria; se ti dicessi ,no ,no , " infinitamente buono " lo uso come termine specificatamente rilevante rispetto alla filosofia ,lo uso per descrivere l 'essenza metafisica in se ' del melone ,allora la locuzione non significherebbe piu' niente ,perche' l'analisi razionale mi farebbe osservare che "infinitamente" non conduce a niente di
            precisabile. Questo succede quando alla verbosita' connotativa (=evocativa di emozioni, affettivita', slanci poetici etc., come il tuo panteismo ) si vogliono dare poteri denotativi ontologici (=cose esistenti in assoluto).
    • Avatar
      Scritto da
      Non Autenticato
      il 2005-04-15 09:25:00.0 alle 2005-04-15 09:25:00.0
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