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Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 17:22:00.0 alle 2006-03-12 17:22:00.0Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su pi...
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Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 17:30:00.0 alle 2006-03-12 17:30:00.0
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> Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su
> pi...
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Ma chi è taliban dei due?-
Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto dail 2006-03-12 17:33:00.0 alle 2006-03-12 17:33:00.0Trollate totali: 8283
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> Ma chi è taliban dei due?
wakko, come fai a dire che sanno contare?



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Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto dail 2006-03-12 17:34:00.0 alle 2006-03-12 17:34:00.0Trollate totali: 8283
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> wakko, come fai a dire che sanno
> contare?




RAUS! A TUTTI! RAUS!
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Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 17:36:00.0 alle 2006-03-12 17:36:00.0
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> wakko, come fai a dire che sanno
> contare?




Ridi, ridi, se sei questo kotarohttp://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1370...

non ti conviene ridere con la nuova legge prestigiacomo-
Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto dail 2006-03-12 17:54:00.0 alle 2006-03-12 17:54:00.0Trollate totali: 8283- Scritto da: Anonimo
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> Ridi, ridi, se sei questo kotaro
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> non ti conviene ridere con la nuova legge
> prestigiacomo
Caro mio, sono un appassionato di anime e manga e quel disegno di legge (ora legge) era conosciuto da anni tra gli appassionati come me.
Per anni se ne e' discusso e il testo della legge (il testo originale non la notizia di P.I) lo hanno letto anche avvocati. Ti assicuro che nessuno ci ha capito nulla !!!!!!!!! Resta pero' il dato di fatto che gli shota sono un fenomeno conosciuto da anni, la legge non se ne mai interessata (quella attuale scimmiotta una legge americana e una giapponese), ed attualmente gli shota continuano (e continueranno) ad essere commercializzati (d'importazione) in Italia.
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Modificato dall'autore il 12/03/2006 17.57.39
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Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 18:02:00.0 alle 2006-03-12 18:02:00.0
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> > Ridi, ridi, se sei questo kotaro
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> > non ti conviene ridere con la nuova legge
> > prestigiacomo
>
> Caro mio, sono un appassionato di anime e manga e
> quel disegno di legge (ora legge) era conosciuto
> da anni tra gli appassionati come me.
> Per anni se ne e' discusso e il testo della legge
> (il testo originale non la notizia di P.I) lo
> hanno letto anche avvocati. Ti assicuro che
> nessuno ci ha capito nulla !!!!!!!!! Resta pero'
> il dato di fatto che gli shota sono un fenomeno
> conosciuto da anni, la legge non se ne mai
> interessata (quella attuale scimmiotta una legge
> americana e una giapponese), ed attualmente gli
> shota continuano (e continueranno) ad essere
> commercializzati (d'importazione) in Italia.
Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse. Art. 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.-
Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 18:21:00.0 alle 2006-03-12 18:21:00.0
- Scritto da: Anonimo
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> Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le
> disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600
> quater si applicano anche quando il materiale
> pornografico ritrae o rappresenta visivamente
> realistiche immagini virtuali di minori degli
> anni diciotto, ma la pena è diminuita di un
> terzo.
> Per immagini virtuali si intendono immagini
> realizzate con tecniche di elaborazione grafica
> non associate in tutto o in parte a situazioni
> reali, la cui qualità di rappresentazione fa
> apparire come vere situazioni non reali. Salvo
> non costituisca altro reato, non è punibile per i
> fatti di cui al primo comma chi produce il
> materiale pornografico ivi specificato, quando la
> produzione non è destinata alla diffusione o alla
> cessione e nella stessa non sono state utilizzate
> immagini di soggetti reali o parti di esse. Art.
> 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità).
> Non è punibile chi produce il materiale
> pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo
> comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il
> materiale è prodotto e detenuto da minore degli
> anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore
> che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale,
> e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei
> soli soggetti minori rappresentati.
Ma questo è il vecchio testo della legge, furbetto
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Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?Scritto daNon Autenticatoil 2006-03-12 18:25:00.0 alle 2006-03-12 18:25:00.0
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> >
> >
> > Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le
> > disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600
> > quater si applicano anche quando il materiale
> > pornografico ritrae o rappresenta visivamente
> > realistiche immagini virtuali di minori degli
> > anni diciotto, ma la pena è diminuita di un
> > terzo.
> > Per immagini virtuali si intendono immagini
> > realizzate con tecniche di elaborazione grafica
> > non associate in tutto o in parte a situazioni
> > reali, la cui qualità di rappresentazione fa
> > apparire come vere situazioni non reali. Salvo
> > non costituisca altro reato, non è punibile per
> i
> > fatti di cui al primo comma chi produce il
> > materiale pornografico ivi specificato, quando
> la
> > produzione non è destinata alla diffusione o
> alla
> > cessione e nella stessa non sono state
> utilizzate
> > immagini di soggetti reali o parti di esse. Art.
> > 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità).
> > Non è punibile chi produce il materiale
> > pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo
> > comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il
> > materiale è prodotto e detenuto da minore degli
> > anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore
> > che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale,
> > e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei
> > soli soggetti minori rappresentati.
>
>
> Ma questo è il vecchio testo della legge,
> furbetto
testo in vigore dal: 2-3-2006
Art. 4. 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/testoarticolo...
http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?s...
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