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Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 19:38:00.0 alle 2008-03-23 19:38:00.0Trollate totali: 21351per edificazione del rompicoglioni anonimo
tratto da:
http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.h...
2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di minorenni
"Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine."
La Corte costituzionale è stata interpellata per le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p., sollevate dal Pretore di Civitanova Marche, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha mantenuto in vita l'art. 573 c.p., affermando che la norma non potrebbe essere cancellata dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti, sicuramente lesivi dell'interesse del minore. In particolare, non potrebbero rimanere prive di tutela penale tutte quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si verifichi nei confronti di minore. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe assolutamente in grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto. (76)
Oggetto giuridico tutelato: è probabile che nella sua iniziale formulazione questo articolo avesse come obbiettivo la tutela del corretto esercizio della patria potestà (rectius potestà dei genitori dopo la riforma del diritto di famiglia), lesa attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere-dovere di vigilanza e custodia del minore. La norma, sanzionando la sottrazione consensuale di minore, riguarda la potestà parentale, ossia l'interesse dei genitori a mantenere il controllo dei figli anche in senso fisico-spaziale. La norma, inoltre, evidenzia l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia contro l'azione di chi, approfittando del consenso del minore, lo sottrae o lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore. Secondo la Cassazione, (77) sottrarre un minore di diciotto anni dalla casa paterna e ritenerlo presso di sé, con il consenso della vittima, onde farne il compagno della propria vita, integra il reato de quo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età, e trova giustificazione nell'esigenza speciale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori. Ciò al fine di evitare che un'insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare delle decisioni che pregiudichino la sua vita futura.
Recentemente, la giurisprudenza sembra aver adattato il bene giuridico protetto all'evoluzione intervenuta nei rapporti all'interno della famiglia, privilegiando comunque, in ogni caso, la tutela degli interessi dei minore. (78) Il giudice, infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da un lato, la libera e consapevole espressione del consenso del minore, tenendo conto dei molteplici fattori legati alla crescita e alla maturazione della personalità di quest'ultimo, dall'altro la mancanza di assenso del titolare della potestà parentale, giustificabile solo in funzione dell'oggettivo interesse del minore stesso. Sono questi i casi in cui si verificano comportamenti del soggetto attivo, che, pur godendo del consenso del minore, sono di tale obbiettiva gravità da generare effetti negativi sulla formazione e lo sviluppo della personalità del minore. Quest'ultimo, per la fase delicata dello sviluppo che attraversa, si ritiene che debba essere in primis sotto la tutela dei genitori e solo in secundis sotto la tutela di terzi. Certa dottrina fa tuttavia notare che, laddove il bene giuridico tutelato (nella specie l'interesse del minore ad autodeterminarsi rispetto all'interesse del genitore al corretto esercizio della potestà parentale) non sia predeterminato, lo stesso possa assumere un contenuto variabile in relazione all'ambiente sociale ed all'età dei soggetti.
Soggetto attivo: essendo utilizzato il pronome "chiunque", si tratta di un reato comune. Il minore, benché consensuale, non è soggetto attivo né coautore del reato.
Soggetto passivo: sono soltanto i genitori esercenti la potestà o il tutore, ma non il minore.
Condotta: il reato presuppone il consenso del minore e il dissenso degli esercenti la potestà o la tutela. Il dissenso è dunque elemento costitutivo necessario per integrare la fattispecie di reato, rispetto ad altre fattispecie penalmente non rilevanti. Il dissenso deve essere dunque esplicito e concreto, e dovrà far riferimento ad elementi obbiettivi.
[continua]-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 19:38:00.0 alle 2008-03-23 19:38:00.0Trollate totali: 21351Elemento soggettivo: il dolo consiste nella coscienza e volontà del soggetto attivo di sottrarre il minore, o di trattenerlo fuori dalla sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore. La coscienza e volontà dell'agente di ledere i diritti inerenti la potestà dei genitori non possono presumersi in re ipsa, ma vanno accertati dal giudice in concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'ampiezza della sfera di libertà consentita al minore. Ciò al fine di escludere la sussistenza del dolo quando sia accertato che al minore sia consentita una libertà di spostamenti e di movimenti tale da far ritenere che i genitori abbiano omesso di controllarlo adeguatamente. (79)
Il reato viene integrato se il minore è sottratto alla sfera di sorveglianza dei genitori. Quest'ultima appare dunque un presupposto necessario della condotta: senza tale sfera, e senza accertarne i limiti, è giuridicamente impossibile definire se si sia realizzata sottrazione o meno. (80)
Sottrazione implica nel codice penale una modificazione del mondo esterno, ossia dell'ambito fisico-spaziale di sorveglianza. Essa non concerne il mondo dei valori (quale potrebbe essere la generica turbativa degli orientamenti pedagogici del genitore) o dei valori della famiglia in questione, ma l'allontanamento dalla sfera di sorveglianza.
La Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 1988, ha affermato il principio della necessaria valutazione caso per caso dell'effettiva lesione dell'interesse del minore. L'interesse del minore, infatti, è contemporaneamente limite e contenuto della potestà parentale. La Cassazione ha pertanto voluto adeguare la disposizione ai valori sanciti dalla Costituzione, privilegiando i nuovi principi di tutela del minore.
La Corte, prendendo atto dell'evoluzione del diritto di famiglia (soprattutto dopo la riforma del 1975), afferma che il contenuto del bene giuridico, nella fattispecie la tutela della potestà parentale nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, è divenuto espressione, a seguito della riforma, dell'interesse minorile. Inoltre, dal momento che la potestà parentale, esercitata al limite del raggiungimento della maggiore età, può dimostrarsi incompatibile con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, spetta al giudice di merito valutare di volta in volta se, in relazione alle capacità acquisite ed alle aspirazioni nutrite dal minore, il fatto commesso sia offensivo o meno del bene giuridico tutelato, nell'area del principio sancito all'art. 49 comma 2 c.p. (81) La Corte sembra accogliere in pieno la teoria del principio di offensività, nel senso che il giudice penale deve accertare, per il riconoscimento della colpevolezza, la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, nonché l'effettività della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Ove non sia riscontrabile tale lesione, trattasi di fattispecie di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.
Aggravante: il fine di libidine è previsto come aggravante del reato. Il tema è attuale in quanto vi sono varie sentenze penali conseguenti dalla querela promossa da genitori nei confronti del fidanzato della propria figlia, accusato del reato de quo, per avere questi compiuto atti sessuali contro il dissenso (presunto) dei genitori. È opportuno rilevare che l'articolo in questione non viene formalmente toccato dalla legge n. 66 del 1996. Per quanto riguarda specificatamente la posizione dei minorenni, con la nuova disciplina ex legge n. 66/96, i rapporti sessuali consensuali con minori che abbiano compiuto i quattordici anni diventano non penalmente rilevanti, e dunque leciti, a meno che non ricorrano determinate circostanze indicate dall'art. 609 quater c.p. La soglia della liceità scende poi addirittura a tredici anni in caso di rapporti sessuali tra minorenni. Il legislatore, dunque, ha preso atto dell'evoluzione dei costumi e della cultura in ambito morale e sociale, riconoscendo già al maggiore di tredici anni la capacità e il diritto di auto-determinarsi sessualmente.
Pur identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma in esame con la potestà genitoriale o dell'autorità tutoria, questa non deve essere intesa in senso astratto, rigoroso ed autoritario, dovendo tener conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in conformità con quanto disposto dall'art. 147 c.c. (82) Infatti, la struttura della norma contenuta nell'art. 147 c.c. pare costruire in capo al genitore una posizione di garanzia dell'integrità morale e della libertà sessuale dei figli, facendone derivare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole. D'altro canto, non può sottacersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 1966, l'area di intangibilità sessuale assoluta è stata limitata ai soli minori infraquattordicenni, con le sole eccezioni del minore infrasedicenne legato da un particolare rapporto con l'agente e della speciale causa di non punibilità relativa agli atti sessuali commessi tra minorenni di età compresa fra i tredici e i quattordici anni, purché la differenza di età con l'agente non oltrepassi l'arco temporale dei tre anni.
È necessario, pertanto, rivedere i presupposti e le condizioni di applicabilità del reato in esame, così come l'effettiva offensività. Emergerebbe, in caso contrario, la possibilità di pericolose divergenze applicative nei casi in cui l'apparentemente sicuro disvalore penale delle condotte sottrattive, aggravate dalla circostanza del fine di libidine, concretizzi un giudizio di rimprovero poi sostanzialmente smentito dal doveroso riconoscimento della liceità dei rapporti sessuali intervenuti con minori di età superiore ai quattordici anni. È dunque necessario che i genitori abbiano espresso un dissenso concreto, e non presunto, alle relazioni sessuali del figlio minorenne con l'agente. Inoltre, è necessario che l'agente ne fosse consapevole, e che abbia diretto la sottrazione del minorenne contro la volontà dei genitori al fine di libidine. Entro siffatta impostazione della materialità della fattispecie, la suprema Corte assegna all'elemento del dissenso del genitore, e per converso della conoscenza dello stesso da parte del soggetto attivo, la connotazione di un elemento strutturale del tipo di reato. (83)
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minorerompere i coglioni alla suduku mancava alla tua rompicoglionosità.
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 19:49:00.0 alle 2008-03-23 19:49:00.0Trollate totali: 21351
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> rompere i coglioni alla suduku mancava alla tua
> rompicoglionosità.
mi sono semplicemente rotto le palle di leggere citazioni di leggi come se fossero incise sulle tavole di mosè
prima di vaneggiare di leggi sarebbe il caso di leggere anche un minimo di dottrina e giurisprudenza correlate
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 20:25:00.0 alle 2008-03-23 20:25:00.0
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> > rompicoglionosità.
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> mi sono semplicemente rotto le palle di leggere
> citazioni di leggi come se fossero incise sulle
> tavole di
> mosè
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> prima di vaneggiare di leggi sarebbe il caso di
> leggere anche un minimo di dottrina e
> giurisprudenza
> correlate
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Visto che hai tempo da perdere, perchè non fai un servizio utile e riporti tutte le sentenze della corte di cassazione, almeno eviti di fare la figura dell'improvvisato "avvocatucolo" da quattro soldi-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 20:26:00.0 alle 2008-03-23 20:26:00.0Trollate totali: 21351
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> servizio utile e riporti tutte le sentenze della
> corte di cassazione, almeno eviti di fare la
> figura dell'improvvisato "avvocatucolo" da
> quattro
> soldi
tu fa' il bravo e leggiti quello che ho linkato dall' Università di Firenze
The Lich
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sta per cominciare il dr.House, chiudi il thread e corri alla TV-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 20:32:00.0 alle 2008-03-23 20:32:00.0Trollate totali: 21351
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> sta per cominciare il dr.House, chiudi il thread
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parlando di rompicoglioni, in una scala da 1 a 10 tu stai sul 9,95 te ne rendi conto?
per il resto quello che volevo scrivere l' ho scritto
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 20:36:00.0 alle 2008-03-23 20:36:00.0
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Studia e applicati di più testina e soprattutto impara da chi ha esperienza
Attenzione!
La fonte dice che la maggiore età sessuale in Italia è di 14 anni.
Come gli italiani ben sanno le leggi della "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso non chiare, inesatte, contorte ed ingarbugliate fra di loro, proprio come gli spaghetti. E per alcune leggi ne esiste un'altra che dice esattamente il contrario!
Il nostro consulente magistrato consiglia quindi di evitare rapporti con ragazze al di sotto dei 18 anni.
Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato di "corruzione di minore".
Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato, casto e devoto, potrebbe accusarvi di "sottrazione consensuale di minore".
L'Italia è sempre complicata, perfino in seduzione.-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 20:41:00.0 alle 2008-03-23 20:41:00.0Trollate totali: 21351
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> impara da chi ha
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> Attenzione!
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> La fonte dice che la maggiore età sessuale in
> Italia è di 14
> anni.
> Come gli italiani ben sanno le leggi della
> "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso non
> chiare, inesatte, contorte ed ingarbugliate fra
> di loro, proprio come gli spaghetti. E per alcune
> leggi ne esiste un'altra che dice esattamente il
> contrario!
>
> Il nostro consulente magistrato consiglia quindi
> di evitare rapporti con ragazze al di sotto dei
> 18
> anni.
> Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato di
> "corruzione di
> minore".
> Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato, casto e
> devoto, potrebbe accusarvi di "sottrazione
> consensuale di
> minore".
>
> L'Italia è sempre complicata, perfino in
> seduzione.
cumulo di cazzate in entrambi i casi
cazzate qualunquiste per di più
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 20:45:00.0 alle 2008-03-23 20:45:00.0
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> > Come gli italiani ben sanno le leggi della
> > "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso non
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> alcune
> > leggi ne esiste un'altra che dice esattamente il
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> > Il nostro consulente magistrato consiglia quindi
> > di evitare rapporti con ragazze al di sotto dei
> > 18
> > anni.
> > Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato di
> > "corruzione di
> > minore".
> > Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato, casto
> e
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le sentenze lich riportale, quelle dei magistrati VERI, non esagerare con le cazzate
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 21:23:00.0 alle 2008-03-23 21:23:00.0Trollate totali: 21351
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> incise
> > > > sulle
> > > > > > tavole di
> > > > > > mosè
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> > caso
> > > > di
> > > > > > leggere anche un minimo di dottrina e
> > > > > > giurisprudenza
> > > > > > correlate
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> > > > > Visto che hai tempo da perdere, perchè non
> > fai
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> > > > > corte di cassazione, almeno eviti di fare
> la
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> > > > tu fa' il bravo e leggiti quello che ho
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> > > Studia e applicati di più testina e
> soprattutto
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> > > Attenzione!
> > >
> > > La fonte dice che la maggiore età sessuale in
> > > Italia è di 14
> > > anni.
> > > Come gli italiani ben sanno le leggi della
> > > "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso non
> > > chiare, inesatte, contorte ed ingarbugliate
> fra
> > > di loro, proprio come gli spaghetti. E per
> > alcune
> > > leggi ne esiste un'altra che dice esattamente
> il
> > > contrario!
> > >
> > > Il nostro consulente magistrato consiglia
> quindi
> > > di evitare rapporti con ragazze al di sotto
> dei
> > > 18
> > > anni.
> > > Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato di
> > > "corruzione di
> > > minore".
> > > Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato,
> casto
> > e
> > > devoto, potrebbe accusarvi di "sottrazione
> > > consensuale di
> > > minore".
> > >
> > > L'Italia è sempre complicata, perfino in
> > > seduzione.
> >
> > cumulo di cazzate in entrambi i casi
> >
> > cazzate qualunquiste per di più
> >
>
>
> le sentenze lich riportale, quelle dei magistrati
> VERI, non esagerare con le
> cazzate
quello che ho riportato è il sunto fatto dall' Università di Firenze degli orientamenti giurisprudenziali, se vai al link postato all' inzio ti trovi i numerini fra parentesi dell' originale, che sono tutti quanti citazioni a sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e/o trattati giuridici sempre relativi alle sentenze di Cassazione, non ho tratto la citazione da un blog qualunque
quindi fa' il bravo e leggiti il link originale e le relative citazioni
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 21:32:00.0 alle 2008-03-23 21:32:00.0> quello che ho riportato è il sunto fatto dall'
> Università di Firenze degli orientamenti
> giurisprudenziali, se vai al link postato all'
> inzio ti trovi i numerini fra parentesi dell'
> originale, che sono tutti quanti citazioni a
> sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e/o
> trattati giuridici sempre relativi alle sentenze
> di Cassazione
Lui vorrebbe i collegamenti al testo delle sentenze, ma in Italia non c'è uno straccio di sito che riporti le sentenze della Cassazione. Perlomeno non c'era quando le cercavo io, qualche anno fa.-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 21:38:00.0 alle 2008-03-23 21:38:00.0
- Scritto da:
> in Italia non c'è uno straccio di
> sito che riporti le sentenze della Cassazione.
http://www.penale.it/
Non so se sono tutte ma certamente sono tante-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 22:21:00.0 alle 2008-03-23 22:21:00.0> http://www.penale.it/

>
> Non so se sono tutte ma certamente sono tante
Vero. Ma intendevo dire che non c'è nessun sito istituzionale "cassazione.it" che le riporti sistematicamente. A me allora interessavano sentenze di diritto civile.
-
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 22:19:00.0 alle 2008-03-23 22:19:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
> > quello che ho riportato è il sunto fatto dall'
> > Università di Firenze degli orientamenti
> > giurisprudenziali, se vai al link postato all'
> > inzio ti trovi i numerini fra parentesi dell'
> > originale, che sono tutti quanti citazioni a
> > sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e/o
> > trattati giuridici sempre relativi alle sentenze
> > di Cassazione
>
> Lui vorrebbe i collegamenti al testo delle
> sentenze, ma in Italia non c'è uno straccio di
> sito che riporti le sentenze della Cassazione.
> Perlomeno non c'era quando le cercavo io, qualche
> anno
> fa.
alza il culo e si mette a ravanare su google
ecchecavolo, se si mette il bavaglino cosa devo fare, imboccargli anche l' omogeneizzato?
The Lich
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 22:24:00.0 alle 2008-03-23 22:24:00.0> alza il culo e si mette a ravanare su google
Alla lunga trovi qualcosa. Ma non sarebbe indegno di un paese civile avere un sito istituzionale con codici commentati, leggi, sentenze, interpretazioni giurisprudenziali e relativa discussione da parte di giuristi specializzati. S'è già speso tanto in siti web...-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 22:27:00.0 alle 2008-03-23 22:27:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
> > alza il culo e si mette a ravanare su google
>
> Alla lunga trovi qualcosa. Ma non sarebbe indegno
> di un paese civile avere un sito istituzionale
> con codici commentati, leggi, sentenze,
> interpretazioni giurisprudenziali e relativa
> discussione da parte di giuristi specializzati.
> S'è già speso tanto in siti
> web...
guarda, alcuni codici e la Costituzione li trovi ad esempio sotto http://studiocelentano.it/codici/index.htm
ma non aspettarti di trovare commenti e ancor meno autorevoli in rete, ma lo sai in quanti ci mangiano sopra ai commenti ai vari codici di diritto e alle raccolte di sentenze?
Se rendessi tutto liberamente consultabile in rete metà degli avvocati d' italia andrebbe in fallimento...
The Lich
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-24 18:41:00.0 alle 2008-03-24 18:41:00.0> guarda, alcuni codici e la Costituzione li trovi
> ad esempio sotto
> http://studiocelentano.it/codici/index.htm
Lo conoscevo.
> ma non aspettarti di trovare commenti e ancor
> meno autorevoli in rete, ma lo sai in quanti ci
> mangiano sopra ai commenti ai vari codici di
> diritto e alle raccolte di
> sentenze?
>
> Se rendessi tutto liberamente consultabile in
> rete metà degli avvocati d' italia andrebbe in
> fallimento...
E ciò è male?
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 21:48:00.0 alle 2008-03-24 21:48:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
> > guarda, alcuni codici e la Costituzione li trovi
> > ad esempio sotto
> > http://studiocelentano.it/codici/index.htm
>
> Lo conoscevo.
>
> > ma non aspettarti di trovare commenti e ancor
> > meno autorevoli in rete, ma lo sai in quanti ci
> > mangiano sopra ai commenti ai vari codici di
> > diritto e alle raccolte di
> > sentenze?
> >
> > Se rendessi tutto liberamente consultabile in
> > rete metà degli avvocati d' italia andrebbe in
> > fallimento...
>
> E ciò è male?
assolutamente no
piuttosto, quale è la pecentuale di avvocati in parlamento?
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 21:37:00.0 alle 2008-03-23 21:37:00.0
- Scritto da: The Lich
>
> - Scritto da:
> >
> > - Scritto da: The Lich
> > >
> > > - Scritto da:
> > > >
> > > > - Scritto da: The Lich
> > > > >
> > > > > - Scritto da:
> > > > > >
> > > > > > - Scritto da: The Lich
> > > > > > >
> > > > > > > - Scritto da: The Animal
> > > > > > > > rompere i coglioni alla suduku
> mancava
> > > > alla
> > > > > > tua
> > > > > > > > rompicoglionosità.
> > > > > > >
> > > > > > > mi sono semplicemente rotto le palle
> di
> > > > > leggere
> > > > > > > citazioni di leggi come se fossero
> > incise
> > > > > sulle
> > > > > > > tavole di
> > > > > > > mosè
> > > > > > >
> > > > > > > prima di vaneggiare di leggi sarebbe
> il
> > > caso
> > > > > di
> > > > > > > leggere anche un minimo di dottrina e
> > > > > > > giurisprudenza
> > > > > > > correlate
> > > > > > >
> > > > > > > The Lich
> > > > > > >
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > Visto che hai tempo da perdere, perchè
> non
> > > fai
> > > > > un
> > > > > > servizio utile e riporti tutte le
> sentenze
> > > > della
> > > > > > corte di cassazione, almeno eviti di
> fare
> > la
> > > > > > figura dell'improvvisato "avvocatucolo"
> da
> > > > > > quattro
> > > > > > soldi
> > > > >
> > > > > tu fa' il bravo e leggiti quello che ho
> > > linkato
> > > > > dall' Università di
> > > > > Firenze
> > > > >
> > > > > The Lich
> > > > >
> > > >
> > > >
> > > > Studia e applicati di più testina e
> > soprattutto
> > > > impara da chi ha
> > > > esperienza
> > > >
> > > >
> > > > Attenzione!
> > > >
> > > > La fonte dice che la maggiore età sessuale
> in
> > > > Italia è di 14
> > > > anni.
> > > > Come gli italiani ben sanno le leggi della
> > > > "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso non
> > > > chiare, inesatte, contorte ed ingarbugliate
> > fra
> > > > di loro, proprio come gli spaghetti. E per
> > > alcune
> > > > leggi ne esiste un'altra che dice
> esattamente
> > il
> > > > contrario!
> > > >
> > > > Il nostro consulente magistrato consiglia
> > quindi
> > > > di evitare rapporti con ragazze al di sotto
> > dei
> > > > 18
> > > > anni.
> > > > Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato di
> > > > "corruzione di
> > > > minore".
> > > > Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato,
> > casto
> > > e
> > > > devoto, potrebbe accusarvi di "sottrazione
> > > > consensuale di
> > > > minore".
> > > >
> > > > L'Italia è sempre complicata, perfino in
> > > > seduzione.
> > >
> > > cumulo di cazzate in entrambi i casi
> > >
> > > cazzate qualunquiste per di più
> > >
> >
> >
> > le sentenze lich riportale, quelle dei
> magistrati
> > VERI, non esagerare con le
> > cazzate
>
> quello che ho riportato è il sunto fatto dall'
> Università di Firenze degli orientamenti
> giurisprudenziali, se vai al link postato all'
> inzio ti trovi i numerini fra parentesi dell'
> originale, che sono tutti quanti citazioni a
> sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e/o
> trattati giuridici sempre relativi alle sentenze
> di Cassazione, non ho tratto la citazione da un
> blog
> qualunque
>
> quindi fa' il bravo e leggiti il link originale e
> le relative
> citazioni
>
> The Lich
>
il reato di sottrazione consensuale di minore, una specie di parente povero del reato di plagio, quindi molto a discrezione del giudice
ecco una sentenzahttp://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu...
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 22:18:00.0 alle 2008-03-23 22:18:00.0Trollate totali: 21351- Scritto da:
>
> - Scritto da: The Lich
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> > - Scritto da:
> > >
> > > - Scritto da: The Lich
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> > > > > - Scritto da: The Lich
> > > > > >
> > > > > > - Scritto da:
> > > > > > >
> > > > > > > - Scritto da: The Lich
> > > > > > > >
> > > > > > > > - Scritto da: The Animal
> > > > > > > > > rompere i coglioni alla suduku
> > mancava
> > > > > alla
> > > > > > > tua
> > > > > > > > > rompicoglionosità.
> > > > > > > >
> > > > > > > > mi sono semplicemente rotto le palle
> > di
> > > > > > leggere
> > > > > > > > citazioni di leggi come se fossero
> > > incise
> > > > > > sulle
> > > > > > > > tavole di
> > > > > > > > mosè
> > > > > > > >
> > > > > > > > prima di vaneggiare di leggi sarebbe
> > il
> > > > caso
> > > > > > di
> > > > > > > > leggere anche un minimo di dottrina
> e
> > > > > > > > giurisprudenza
> > > > > > > > correlate
> > > > > > > >
> > > > > > > > The Lich
> > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > Visto che hai tempo da perdere, perchè
> > non
> > > > fai
> > > > > > un
> > > > > > > servizio utile e riporti tutte le
> > sentenze
> > > > > della
> > > > > > > corte di cassazione, almeno eviti di
> > fare
> > > la
> > > > > > > figura dell'improvvisato
> "avvocatucolo"
> > da
> > > > > > > quattro
> > > > > > > soldi
> > > > > >
> > > > > > tu fa' il bravo e leggiti quello che ho
> > > > linkato
> > > > > > dall' Università di
> > > > > > Firenze
> > > > > >
> > > > > > The Lich
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Studia e applicati di più testina e
> > > soprattutto
> > > > > impara da chi ha
> > > > > esperienza
> > > > >
> > > > >
> > > > > Attenzione!
> > > > >
> > > > > La fonte dice che la maggiore età sessuale
> > in
> > > > > Italia è di 14
> > > > > anni.
> > > > > Come gli italiani ben sanno le leggi della
> > > > > "Repubblica degli Spaghetti" sono spesso
> non
> > > > > chiare, inesatte, contorte ed
> ingarbugliate
> > > fra
> > > > > di loro, proprio come gli spaghetti. E per
> > > > alcune
> > > > > leggi ne esiste un'altra che dice
> > esattamente
> > > il
> > > > > contrario!
> > > > >
> > > > > Il nostro consulente magistrato consiglia
> > > quindi
> > > > > di evitare rapporti con ragazze al di
> sotto
> > > dei
> > > > > 18
> > > > > anni.
> > > > > Fra i 14 ed i 16 anni si rischia il reato
> di
> > > > > "corruzione di
> > > > > minore".
> > > > > Fra i 16 ed i 18 anni qualche magistrato,
> > > casto
> > > > e
> > > > > devoto, potrebbe accusarvi di "sottrazione
> > > > > consensuale di
> > > > > minore".
> > > > >
> > > > > L'Italia è sempre complicata, perfino in
> > > > > seduzione.
> > > >
> > > > cumulo di cazzate in entrambi i casi
> > > >
> > > > cazzate qualunquiste per di più
> > > >
> > >
> > >
> > > le sentenze lich riportale, quelle dei
> > magistrati
> > > VERI, non esagerare con le
> > > cazzate
> >
> > quello che ho riportato è il sunto fatto dall'
> > Università di Firenze degli orientamenti
> > giurisprudenziali, se vai al link postato all'
> > inzio ti trovi i numerini fra parentesi dell'
> > originale, che sono tutti quanti citazioni a
> > sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e/o
> > trattati giuridici sempre relativi alle sentenze
> > di Cassazione, non ho tratto la citazione da un
> > blog
> > qualunque
> >
> > quindi fa' il bravo e leggiti il link originale
> e
> > le relative
> > citazioni
> >
> > The Lich
> >
>
>
> il reato di sottrazione consensuale di minore,
> una specie di parente povero del reato di plagio,
non ha nulla a che fare con il plagio, non scrivere cazzate
> quindi molto a discrezione del giudice
questo è uno dei drammi dell' italia
> ecco una sentenza
>
>http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu

la parola magica in quel caso è congrua somma per risarcimento dei danni
e se leggi bene l' articolo di Repubblica noti tutto il biasimo per la scelta dei genitori della ragazza di querelare il fidanzato
The Lich
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Modificato dall' autore il 23 marzo 2008 22.24
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 22:50:00.0 alle 2008-03-23 22:50:00.0
> >
> >
> > il reato di sottrazione consensuale di minore,
> > una specie di parente povero del reato di
> plagio,
>
> non ha nulla a che fare con il plagio, non
> scrivere cazzate
"parente povero del reato di plagio"
Lo ha detto un avvocato specializzato, sai leggere tra le righe di un virgolettato ?
> > quindi molto a discrezione del giudice
>
> questo è uno dei drammi dell' italia
vedi sopra
> > ecco una sentenza
> >
> >
>http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu

>
> la parola magica in quel caso è congrua somma
> per risarcimento dei danni
>
>
> e se leggi bene l' articolo di Repubblica noti
> tutto il biasimo per la scelta dei genitori della
> ragazza di querelare il
> fidanzato
eccheccazzo c'entra ? ti ci puoi pulire il cuxo con quel biasimo lich-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 08:47:00.0 alle 2008-03-24 08:47:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> > >
> > >
> > > il reato di sottrazione consensuale di minore,
> > > una specie di parente povero del reato di
> > plagio,
> >
> > non ha nulla a che fare con il plagio, non
> > scrivere cazzate
>
> "parente povero del reato di plagio"
>
> Lo ha detto un avvocato specializzato, sai
> leggere tra le righe di un virgolettato
> ?
senti allora postami il link perchè citato così non si capisce un accidente della valenza dell' affermazione
detto così potrebbe anche significare che è un reato da dichiarare incostituzionale come è successo per il plagio, con l' aggiunta che essendo "parente povero" è ancora più patetico mantenerlo in piedi
> > > quindi molto a discrezione del giudice
> >
> > questo è uno dei drammi dell' italia
>
>
> vedi sopra
>
>
> > > ecco una sentenza
> > >
> > >
> >
>http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu

> >
> > la parola magica in quel caso è congrua somma
> > per risarcimento dei danni
> >
> >
> > e se leggi bene l' articolo di Repubblica noti
> > tutto il biasimo per la scelta dei genitori
> della
> > ragazza di querelare il
> > fidanzato
>
>
> eccheccazzo c'entra ? ti ci puoi pulire il cuxo
> con quel biasimo
> lich
vero
rimane però la considerazione se quella sentenza farà o meno giurisprudenza (non che voglia dire qualcosa, visto che in Italia non si segue la common law)
The Lich
-
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 23:00:00.0 alle 2008-03-23 23:00:00.0
> > il reato di sottrazione consensuale di minore,
> > una specie di parente povero del reato di
> plagio,
>
> non ha nulla a che fare con il plagio, non
> scrivere cazzate
le cazzate giganti le scrivi tu, una cosa è il plagio, un'altra il REATO di plagio
> > quindi molto a discrezione del giudice
>
> questo è uno dei drammi dell' italia
>
> > ecco una sentenza
> >
> >
>http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu

>
> la parola magica in quel caso è congrua somma
> per risarcimento dei danni
anche quello ma non solo
http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_...
> e se leggi bene l' articolo di Repubblica noti
> tutto il biasimo per la scelta dei genitori della
> ragazza di querelare il
> fidanzato
ma ando lo leggi ?-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 23:09:00.0 alle 2008-03-23 23:09:00.0
> > la parola magica in quel caso è congrua somma
> > per risarcimento dei danni
>
>
> anche quello ma non solo
>
> http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_
>
>
Quando ci sono di mezzo i soldi il problema maggiore è a monte, si parlerebbe di sesso in cambio di "utilità economiche", ergo basta un regalino, anche solo una ricarica telefonica e sei imputabile di sfruttameno sessuale-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 08:43:00.0 alle 2008-03-24 08:43:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> > > la parola magica in quel caso è congrua
> somma
> > > per risarcimento dei danni
> >
> >
> > anche quello ma non solo
> >
> >
> http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_
> >
> >
>
>
> Quando ci sono di mezzo i soldi il problema
> maggiore è a monte, si parlerebbe di sesso in
> cambio di "utilità economiche", ergo basta un
> regalino, anche solo una ricarica telefonica e
> sei imputabile di sfruttameno
> sessuale
ma che cazzo stai dicendo, i due erano fidanzati
i soldi di mezzo sono quelli che i genitori della ragazza hanno voluto spremere alla famiglia del ragazzo
btw se fossi nei panni della ragazza passato un anno andrei a convivere con il fidanzato e garantirei ai genitori di fertilizzare la loro tomba con le proprie escrezioni, per il futuro
The Lich
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-24 12:43:00.0 alle 2008-03-24 12:43:00.0
- Scritto da: The Lich
>
> - Scritto da:
> >
> > > > la parola magica in quel caso è congrua
> > somma
> > > > per risarcimento dei danni
> > >
> > >
> > > anche quello ma non solo
> > >
> > >
> >
> http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_
> > >
> > >
> >
> >
> > Quando ci sono di mezzo i soldi il problema
> > maggiore è a monte, si parlerebbe di sesso in
> > cambio di "utilità economiche", ergo basta un
> > regalino, anche solo una ricarica telefonica e
> > sei imputabile di sfruttameno
> > sessuale
>
> ma che cazzo stai dicendo, i due erano fidanzati
>
>
Stava dicendo una cosa divera licchione, sveglis-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 14:42:00.0 alle 2008-03-24 14:42:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> - Scritto da: The Lich
> >
> > - Scritto da:
> > >
> > > > > la parola magica in quel caso è congrua
> > > somma
> > > > > per risarcimento dei danni
> > > >
> > > >
> > > > anche quello ma non solo
> > > >
> > > >
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> http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > Quando ci sono di mezzo i soldi il problema
> > > maggiore è a monte, si parlerebbe di sesso in
> > > cambio di "utilità economiche", ergo basta un
> > > regalino, anche solo una ricarica telefonica e
> > > sei imputabile di sfruttameno
> > > sessuale
> >
> > ma che cazzo stai dicendo, i due erano fidanzati
> >
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>
>
> Stava dicendo una cosa divera licchione, sveglis
ronffff... eh?
The Lich
-
-
-
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 08:39:00.0 alle 2008-03-24 08:39:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> > > il reato di sottrazione consensuale di minore,
> > > una specie di parente povero del reato di
> > plagio,
> >
> > non ha nulla a che fare con il plagio, non
> > scrivere cazzate
>
>
> le cazzate giganti le scrivi tu, una cosa è il
> plagio, un'altra il REATO di
> plagio
reato dichiarato incostituzionale e cancellato dall' ordinamento
in ogni caso la sottrazione consensuale di minore non è neppure un reato contro la persona ma contro la potestà genitoriale, leggiti per bene il link che ho postato invece di partire per la tangente
> > > quindi molto a discrezione del giudice
> >
> > questo è uno dei drammi dell' italia
> >
> > > ecco una sentenza
> > >
> > >
> >
>http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/fu

> >
> > la parola magica in quel caso è congrua somma
> > per risarcimento dei danni
>
>
> anche quello ma non solo
certo, in quanto la sentenza va contro tutto l' orientamento giurisprudenziale precedente (l' articolo si riferisce alle sentenze fino al 1999, quella è una sentenza del 2000) che pone al centro dell' attenzione gli interessi del minore, quella sentenza parla invece esplicitamente di unità familiare e non tiene conto di una serie di fattori come il rapporto affettivo esistente, noto alla famiglia e non contrastato (nessuno ha detto alla figlia: non frequentare quel ragazzo), la minima differenza di età, la libertà concessa della ragazza.
Alla fine è dei conti è veramente una sentenza schifosa, avversata persino dal PM che ha sollevato eccezione di costituzionalità (scritto in fondo all' articolo).
Ora fa' il bravo ragazzo e posta tu i commenti giuridici a quella sentenza che fra l' altro non è affatto detto che faccia giurisprudenza, così come la corte non ha tenuto conto dell' orientamento emerso in precedenza.
http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2154888&m_
>
>
>
> > e se leggi bene l' articolo di Repubblica noti
> > tutto il biasimo per la scelta dei genitori
> della
> > ragazza di querelare il
> > fidanzato
>
>
> ma ando lo leggi ?
sei scarsino in comprensione del testo scritto mi pare.
The Lich
-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-24 16:44:00.0 alle 2008-03-24 16:44:00.0
- Scritto da: The Lich
>
> - Scritto da:
> >
> > > > il reato di sottrazione consensuale di
> minore,
> > > > una specie di parente povero del reato di
> > > plagio,
> > >
> > > non ha nulla a che fare con il plagio, non
> > > scrivere cazzate
> >
> >
> > le cazzate giganti le scrivi tu, una cosa è il
> > plagio, un'altra il REATO di
> > plagio
>
> reato dichiarato incostituzionale e cancellato
> dall'
> ordinamento
>
> in ogni caso la sottrazione consensuale di minore
> non è neppure un reato contro la persona ma
> contro la potestà genitoriale, leggiti per bene
> il link che ho postato invece di partire per la
> tangente
Quella è una delle possibili letture: leggo dal tuo link:
Recentemente, la giurisprudenza sembra aver adattato il bene giuridico protetto all'evoluzione intervenuta nei rapporti all'interno della famiglia, privilegiando comunque, in ogni caso, la tutela degli interessi dei minore. (78) Il giudice, infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da un lato, la libera e consapevole espressione del consenso del minore, tenendo conto dei molteplici fattori legati alla crescita e alla maturazione della personalità di quest'ultimo..
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-24 18:14:00.0 alle 2008-03-24 18:14:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> - Scritto da: The Lich
> >
> > - Scritto da:
> > >
> > > > > il reato di sottrazione consensuale di
> > minore,
> > > > > una specie di parente povero del reato di
> > > > plagio,
> > > >
> > > > non ha nulla a che fare con il plagio, non
> > > > scrivere cazzate
> > >
> > >
> > > le cazzate giganti le scrivi tu, una cosa è il
> > > plagio, un'altra il REATO di
> > > plagio
> >
> > reato dichiarato incostituzionale e cancellato
> > dall'
> > ordinamento
> >
> > in ogni caso la sottrazione consensuale di
> minore
> > non è neppure un reato contro la persona ma
> > contro la potestà genitoriale, leggiti per bene
> > il link che ho postato invece di partire per la
> > tangente
>
>
> Quella è una delle possibili letture: leggo dal
> tuo
> link:
>
> Recentemente, la giurisprudenza sembra aver
> adattato il bene giuridico protetto
> all'evoluzione intervenuta nei rapporti
> all'interno della famiglia, privilegiando
> comunque, in ogni caso, la tutela degli
> interessi dei minore. (78) Il giudice,
> infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento
> tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da
> un lato, la libera e consapevole espressione del
> consenso del minore, tenendo conto dei molteplici
> fattori legati alla crescita e alla maturazione
> della personalità di
> quest'ultimo..
il reato nasce nell' ottica di delitto contro la potestà genitoriale
comunque quotando quello che hai citato rimane l' eccentricità della sentenza della cassazione rispetto all' orientamento giurisprudenziale corrente
per questo motivo mi piacerebbe conoscere quali sono i commenti alla sentenza del 2000
The Lich
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 20:57:00.0 alle 2008-03-23 20:57:00.0ci sono decine di casi documentati di donne maggiorenni che hanno fatto finire nei guai uomini perchè non si sono fermati mentre trombavano (ma in molti di questi casi sono state le donne a non far capire al partner di non continuare a penetrare, cioè il NO l'hanno detto quando già erano state "mezze trombate", per farti capire l'idiozia...)
figurati cosa sarebbe capace di fare una minorenne, conscia del fatto di aver più potere nella fica....-
Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 21:02:00.0 alle 2008-03-23 21:02:00.0
- Scritto da:
> ci sono decine di casi documentati di donne
> maggiorenni che hanno fatto finire nei guai
> uomini perchè non si sono fermati mentre
> trombavano (ma in molti di questi casi sono state
> le donne a non far capire al partner di non
> continuare a penetrare, cioè il NO l'hanno detto
> quando già erano state "mezze trombate", per
> farti capire
> l'idiozia...)
> figurati cosa sarebbe capace di fare una
> minorenne, conscia del fatto di aver più potere
> nella
> fica....
Lì dipende molto da quanto grano nel portafoglio ha il soggetto
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daNon Autenticatoil 2008-03-23 19:59:00.0 alle 2008-03-23 19:59:00.0
- Scritto da: The Lich
> per edificazione del rompicoglioni anonimo
>
> tratto da:
>
> http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.h
>
> 2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di
> minorenni
La punibilità è su querela di parte o d'ufficio? Perché nel primo caso il dissenso dei genitori/tutori (ma non automaticamente anche la sua conoscenza da parte dell'agente) è insito automaticamente; nel secondo caso, per poter ipotizzare il reato, bisogna prima accertarlo.
La querela (se necessaria ai fini dell'accertamento del reato) è irrevocabile o no?
In ogni caso so che questo articolo finisce il più delle volte per essere usato da parte di genitori separati nei confronti del coniuge, in caso di affidamento non condiviso del minore e sottrazione (appunto) dello stesso all'altro genitore dichiarato legittimamente l'affidatario (solitamente la madre) del minore stesso.
PS Non ho voglia di cercare...-
Re: Sottrazione consensuale di minore
- Scritto da:
> PS Non ho voglia di cercare...
meno male, e adesso levati dai coglioni
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Re: Sottrazione consensuale di minoreScritto daThe LichÜbermenschil 2008-03-23 20:23:00.0 alle 2008-03-23 20:23:00.0Trollate totali: 21351
- Scritto da:
>
> - Scritto da: The Lich
> > per edificazione del rompicoglioni anonimo
> >
> > tratto da:
> >
> >
> http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.h
> >
> > 2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di
> > minorenni
>
> La punibilità è su querela di parte o d'ufficio?
credo su querela di parte, se si parla di >=14
> Perché nel primo caso il dissenso dei
> genitori/tutori (ma non automaticamente anche la
> sua conoscenza da parte dell'agente) è insito
> automaticamente;
per nulla
ti faccio un caso: 15enne vuole andare in discoteca, i genitori danno il consenso
15enne va in discoteca, conosce ventenne, trombano poi il 20enne la riporta a casa,
i genitori non apprezzano
i genitori possono denunciare tutto l' universo, ma sfido a dimostrare non solo il dolo ma pure gli estremi di reato
> nel secondo caso, per poter
> ipotizzare il reato, bisogna prima
> accertarlo.
se ti leggi tutto, trovi che bisogna accertare il reato caso per caso, il dolo non esiste in re ipsa, quindi non basta la querela
> La querela (se necessaria ai fini
> dell'accertamento del reato) è irrevocabile o
> no?
> In ogni caso so che questo articolo finisce il
> più delle volte per essere usato da parte di
> genitori separati nei confronti del coniuge, in
> caso di affidamento non condiviso del minore e
> sottrazione (appunto) dello stesso all'altro
> genitore dichiarato legittimamente l'affidatario
> (solitamente la madre) del minore
> stesso.
infatti, anzi si discute molto della sottrazione internazionale di minori ultimamente, specialmente quando un genitore è extracomunitario
The Lich
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