per edificazione del rompicoglioni anonimo
tratto da:
http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.h...
2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di minorenni"Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine."La Corte costituzionale è stata interpellata per le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p., sollevate dal Pretore di Civitanova Marche, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha mantenuto in vita l'art. 573 c.p., affermando che la norma non potrebbe essere cancellata dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti, sicuramente lesivi dell'interesse del minore. In particolare, non potrebbero rimanere prive di tutela penale tutte quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si verifichi nei confronti di minore. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe assolutamente in grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto. (76)
Oggetto giuridico tutelato: è probabile che nella sua iniziale formulazione questo articolo avesse come obbiettivo la tutela del corretto esercizio della patria potestà (rectius potestà dei genitori dopo la riforma del diritto di famiglia), lesa attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere-dovere di vigilanza e custodia del minore. La norma, sanzionando la sottrazione consensuale di minore, riguarda la potestà parentale, ossia l'interesse dei genitori a mantenere il controllo dei figli anche in senso fisico-spaziale. La norma, inoltre, evidenzia l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia contro l'azione di chi, approfittando del consenso del minore, lo sottrae o lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore. Secondo la Cassazione, (77) sottrarre un minore di diciotto anni dalla casa paterna e ritenerlo presso di sé, con il consenso della vittima, onde farne il compagno della propria vita, integra il reato de quo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età, e trova giustificazione nell'esigenza speciale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori. Ciò al fine di evitare che un'insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare delle decisioni che pregiudichino la sua vita futura.
Recentemente, la giurisprudenza sembra aver adattato il bene giuridico protetto all'evoluzione intervenuta nei rapporti all'interno della famiglia, privilegiando comunque, in ogni caso, la tutela degli interessi dei minore. (78) Il giudice, infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da un lato,
la libera e consapevole espressione del consenso del minore, tenendo conto dei molteplici fattori legati alla crescita e alla maturazione della personalità di quest'ultimo, dall'altro la mancanza di assenso del titolare della potestà parentale, giustificabile solo in funzione dell'oggettivo interesse del minore stesso. Sono questi i casi in cui si verificano comportamenti del soggetto attivo, che, pur godendo del consenso del minore, sono di tale
obbiettiva gravità da generare effetti negativi sulla formazione e lo sviluppo della personalità del minore. Quest'ultimo, per la fase delicata dello sviluppo che attraversa, si ritiene che debba essere in primis sotto la tutela dei genitori e solo in secundis sotto la tutela di terzi. Certa dottrina fa tuttavia notare che,
laddove il bene giuridico tutelato (nella specie l'interesse del minore ad autodeterminarsi rispetto all'interesse del genitore al corretto esercizio della potestà parentale) non sia predeterminato, lo stesso possa assumere un contenuto variabile in relazione all'ambiente sociale ed all'età dei soggetti.Soggetto attivo: essendo utilizzato il pronome "chiunque", si tratta di un reato comune. Il minore, benché consensuale, non è soggetto attivo né coautore del reato.
Soggetto passivo: sono soltanto i genitori esercenti la potestà o il tutore, ma non il minore.
Condotta: il reato presuppone il consenso del minore e il dissenso degli esercenti la potestà o la tutela. Il dissenso è dunque elemento costitutivo necessario per integrare la fattispecie di reato, rispetto ad altre fattispecie penalmente non rilevanti. Il dissenso deve essere dunque esplicito e concreto, e dovrà far riferimento ad elementi obbiettivi.[continua]