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Ahi ahiScritto daNon Autenticatoil 2015-10-13 16:32:52.0 alle 2015-10-13 16:32:52.0
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/13/mantova...

“Diffamare su Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”. Quindi il reato rientra nell’articolo 595 del Codice Penale, che al comma 3 riporta: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro“. Mentre l’istigazione a delinquere, anch’essa reato penale (art. 414), prevede la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti e la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.-
Re: Ahi ahiScritto daNon Autenticatoil 2015-10-13 16:37:35.0 alle 2015-10-13 16:37:35.0Scritto da:
>http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/13/mantova...

> “Diffamare su Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”. Quindi il reato rientra nell’articolo 595 del Codice Penale, che al comma 3 riporta: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro“. Mentre l’istigazione a delinquere, anch’essa reato penale (art. 414), prevede la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti e la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.
"Minacce e insulti contro polizia locale su Facebook"
Che strano... è diventato improvvisamente un reato quando a subirlo sono loro?
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Re: Ahi ahiScritto da:
>http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/13/mantova...

> “Diffamare su Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”.
Quindi scrivere su Facebook equivale a scrivere sui giornali ? Facebook riceve i sussidi alla stampa ? Chi scrive su Facebook dev'essere iscritto all'ordine dei giornalisti ?`"la realta' non e' cosi' terrificante come vogliono farti credere" - Giambo ` - Wakko che cita Giambo
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Re: Ahi ahiScritto daavvelenatoun mezzo cavalloil 2015-10-13 18:02:21.0 alle 2015-10-13 18:02:21.0Trollate totali: 14239Scritto da:
>http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/13/mantova...

> “Diffamare su Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”. Quindi il reato rientra nell’articolo 595 del Codice Penale, che al comma 3 riporta: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro“. Mentre l’istigazione a delinquere, anch’essa reato penale (art. 414), prevede la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti e la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.
Il mio avvocato, veda, Egregio Signore, sono circa due anni, o forse più, che scrivo su questo forum e mi corre l'obbligo d'informarLa che ho salvato su supporto sia magnetico che cartaceo tutte quei
posts che io considero diffamatori o ingiuriosi nei miei confronti. In caso di accertamento giudiziario, non sarà difficile per la Polpost risalire al computer emittente di dette
denigrazioni o calunnie. Le ricordo che da parte di PI viene registrato e conservato l'IP di un messaggio anche anonimo.
Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà di prova ma,
nel contempo, mi permetto di ricordarLe che, qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe automaticamente una denuncia (e non più querela) nei Suoi riveriti confronti per
calunnia che è un reato molto più grave della diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per legge. Questo nel caso che un
cittadino abbia querelato un altro cittadino in base a prove false o inconsistenti. In tal caso, mi premuro di ricordarLe, che la denuncia scatterebbe "d'ufficio" e il suo procedimento
sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato assolto (cioè
me stesso).
I pedoni possono muoversi solo in avanti.
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