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Non Autenticato
il 2015-10-13 16:32:52.0 alle 2015-10-13 16:32:52.0
Ahi ahi
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/13/mantova...
“Diffamare su Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”. Quindi il reato rientra nell’articolo 595 del Codice Penale, che al comma 3 riporta: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro“. Mentre l’istigazione a delinquere, anch’essa reato penale (art. 414), prevede la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti e la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.

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