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    il 2005-06-03 18:41:00.0 alle 2005-06-03 18:41:00.0
    referendum VESCOVO PASSIBILE DI DENUNCIA
    Istigare all'astenzione può essere reato.

    Le normative vigenti in materia elettorale, estese anche alle consultazioni referendarie, prevedono addirittura la reclusione per i pubblici ufficiali, i ministri di qualsiasi culto e chiunque sia investito di un pubblico potere civile o militare che, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse si adoperi, fra l'altro, per indurre gli elettori all'astensione.
    I Presidenti del Senato e della Camera, in recenti occasioni, hanno manifestato il loro favore per l'astensione in occasione del prossimo Referendum del 12 e 13 giugno.
    Ministri del culto di altissimo rango hanno invitato espressamente i cittadini a disertare le urne.


    Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e
    successive modifiche

    Art. 98

    1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
    l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi
    culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
    militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si
    adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
    presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a
    favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o
    ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
    anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

    LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352

    art. 51.
    le disposizioni penali, contenute nel titolo vii del testo unico delle
    leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con
    riferimento alle disposizioni della presente legge.
    le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico
    si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati
    riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o
    voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei
    titoli i, ii e iii della presente legge.
    le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si
    applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino
    espressioni di voto relative all'oggetto del referendum
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