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Non Autenticato
il 2005-06-03 18:41:00.0 alle 2005-06-03 18:41:00.0
Istigare all'astenzione può essere reato.
Le normative vigenti in materia elettorale, estese anche alle consultazioni referendarie, prevedono addirittura la reclusione per i pubblici ufficiali, i ministri di qualsiasi culto e chiunque sia investito di un pubblico potere civile o militare che, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse si adoperi, fra l'altro, per indurre gli elettori all'astensione.
I Presidenti del Senato e della Camera, in recenti occasioni, hanno manifestato il loro favore per l'astensione in occasione del prossimo Referendum del 12 e 13 giugno.
Ministri del culto di altissimo rango hanno invitato espressamente i cittadini a disertare le urne.
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e
successive modifiche
Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi
culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si
adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a
favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o
ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352
art. 51.
le disposizioni penali, contenute nel titolo vii del testo unico delle
leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge.
le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico
si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati
riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o
voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei
titoli i, ii e iii della presente legge.
le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si
applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino
espressioni di voto relative all'oggetto del referendum
Le normative vigenti in materia elettorale, estese anche alle consultazioni referendarie, prevedono addirittura la reclusione per i pubblici ufficiali, i ministri di qualsiasi culto e chiunque sia investito di un pubblico potere civile o militare che, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse si adoperi, fra l'altro, per indurre gli elettori all'astensione.
I Presidenti del Senato e della Camera, in recenti occasioni, hanno manifestato il loro favore per l'astensione in occasione del prossimo Referendum del 12 e 13 giugno.
Ministri del culto di altissimo rango hanno invitato espressamente i cittadini a disertare le urne.
Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e
successive modifiche
Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi
culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o
militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si
adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di
presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a
favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o
ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352
art. 51.
le disposizioni penali, contenute nel titolo vii del testo unico delle
leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con
riferimento alle disposizioni della presente legge.
le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico
si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati
riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o
voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei
titoli i, ii e iii della presente legge.
le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si
applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino
espressioni di voto relative all'oggetto del referendum
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referendum VESCOVO PASSIBILE DI DENUNCIA @ 2005-06-03 18:41:00.0 di Non Autenticato
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Re: referendum VESCOVO PASSIBILE DI DENU @ 2005-06-03 18:42:00.0 di Non Autenticato
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