prego prendere visione del seguente documento:
http://www.cgil.it/org.diritti/esclusio/sentenza.h... 
in particolare:
"E del tutto infondato che sia configurabile il reato di favoreggiamento nei confronti del cliente che, dopo essersi appartato con una prostituta, la riaccompagna nel luogo dal quale la aveva prelevata. A tali ovvie ma tutt'altro che scontate conclusioni, visto il livello di cultura della legalità nel nostro paese, è giunto il tribunale del riesame di Perugia, accogliendo la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario di una autovettura sequestrata in quanto considerata pertinente al reato di favoreggiamento".
"Su tali premesse il tribunale ha sancito che il rapporto di clientela non possa mai ricadere nella sfera di operatività delle norme penali e che tutti gli argomenti addotti a sostegno della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti del cliente sono infondati".
"Va da ultimo rilevato che iniziative come quelle annullate dal tribunale di Perugia si pongono anche in contrasto con le tendenze del diritto positivo, sia con
leggi appena approvate, come la n. 205 del 25 giugno 1999, che ha depenalizzato il reato di "libertinaggio" (il cosi detto adescamento) che la legge Merlin (art. 5) puniva con l'arresto fino a otto giorni e con una ammenda, sottoponendolo unicamente ad una sanzione amministrativa".
L' adescamento
NON è PIU' reato.
Ora andate ad aggiornare il catechismo, cdp che non siete altro.