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Fog.it 
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Commenti: la cache non faccia paura
Fonte: Punto Informatico
28/5/1999 - Roma - Pubblichiamo integralmente l'intervento che ci è stato inviato da Enzo Fogliani, Direttore del comitato esecutivo della Naming Authority italiana.
"Sulla rivista on line Punto Informatico è apparso in data 17 maggio 1999
un articolo, a firma di Luca Schiavoni, nel quale si ipotizza che le copie che si creano durante la navigazione su Internet nella cache del browser siano illegali, ed espongano l'utente a "rischi altissimi" di "multe salatissime".Secondo l'autore dell'articolo, l'ignaro utente di Internet il cui browser utilizzi la cache diverrebbe addirittura colpevole del reato di ricettazione: egli infatti ammonisce che "in quel caso, in quanto ricettatori, sarà ben difficile negare la complicità per le copie pirata".
Il vespaio che hanno destato tali gravissime quanto infondate affermazioni induce a qualche precisazione, sia di fatto che di diritto, per dimostrare come le allarmistiche idee del signor Schiavoni non abbiano il minimo fondamento.
È noto cosa siano e come funzionino sia la cache sui singoli computer, sia i server proxy. Sostanzialmente essi mantengono traccia o addirittura copia dei dati ricevuti più di recente. In questo modo, nel momento in cui l'utente li richiama (accedendo, per esempio, ad un sito Internet già visitato), il computer non legge materialmente tutti i dati dalla fonte originaria, ma dalla cache del suo computer (o dal server proxy). E
secondo il signor Schiavoni proprio questo caching "sarebbe un sistema di copiatura illegale ed incontrollato di materiale protetto", in quanto testi ed immagini vi sarebbero scaricate "senza il permesso degli autori".Questi essendo i fatti,
si può in primo luogo spazzare via il primo allarmante assunto del signor Schiavoni, secondo cui chi utilizza la cache nella navigazione su Internet sarebbe un ricettatore, e di conseguenza passibile, secondo l'art. 648 del nostro codice penale, della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 1 a 20 milioni di lire.Il reato di ricettazione, infatti, presuppone l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da delitto. Nel caso di specie, ciò si avrebbe soltanto: (a) se venissero copiate nella cache materiali "frutto di un delitto", e (b) se vi fosse il dolo dell'utente; ossia, se l'utente fosse conscio del fatto che sta copiando qualcosa frutto di un delitto. (Si noti che la norma non parla genericamente di reato, ma di delitto, ossia del tipo di reato più grave previsto dal nostro ordinamento; art. 17 c.p.)...
Il paladino della libertà anticensoria...
SEGUE su:
http://www.fog.it/articoli/pinews5156.htm 
Evito commenti per non influenzare i lettori... ma ROTFL!