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Proc di Catania
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Non Autenticato
il 2008-01-17 09:48:00.0 alle 2008-01-17 09:48:00.0
spunti giuridici
dissertazioni sull'apologia

norma

414 Istigazione a delinquere


Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell`istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti
2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1).
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (264) fa l`apologia di uno o più delitti (c.p.266, 272, 303).

415 Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all`odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .


L’istigazione è definita, in dottrina, una condotta "di espressione", nel senso che essa consiste in manifestazioni solitamente verbali, dotate di un contenuto e di un’idoneità manifestamente esortatitvi, che, per assurgere alla soglia della rilevanza penale, devono essere tenute "pubblicamente", secondo la nozione giuridica espressa nell’art. 266 comma 3 cp.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .

quindi la differenza sta nelll'esortazione a commettere il fatto. non nel dichiararsi semplicemente contrario ad una legge."


quindi il dichiararsi contrario ad una legge e proporne un cambiamento è consentito altra cosa sarebbe incitare a commettere reati esplicitamente





dottrina giuridica





In secondo luogo, osserva l'Avvocatura, anche ad aderire alla più rigorosa interpretazione dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale, l'apologia di delitto si riferisce sempre ad un concreto determinato avvenimento del passato, onde non può concernere la libera critica al sistema o alle sue singole norme. Mentre, dunque, la manifestazione del puro pensiero, scientifico, religioso, politico, ecc., tutelata dal principio costituzionale invocato, rimane del tutto estranea alla norma incriminatrice denunciata, questa punisce soltanto l'elogio del singolo fatto storico vietato penalmente, per la possibilità dell'evento turbativo dell'ordine pubblico che ne deriva immancabilmente.

e anche

L'art. 414, ultimo comma, del codice penale non limita in alcun modo la critica della legislazione o della giurisprudenza, né l'attività propagandistica di singoli, partiti, movimenti, gruppi, diretta a promuovere la deletio di qualsiasi norma incriminatrice, anche nel momento in cui essa viene applicata in concreto. Né costituisce reato d'apologia l'affermare che fatti preveduti dalla legislazione vigente come delitti hanno, o possono avere, soggettivamente od oggettivamente positivo contenuto morale o sociale: che l'autore di un reato possa aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale é riconosciuto del resto dall'art. 62 n. 1 del codice penale.



magari questi passaggi possono sempre servire

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