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il 2010-01-16 11:22:00.0 alle 2010-01-16 11:22:00.0
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La realtà e la quinta dimensione
La realtà:

legge 194
Art. 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.


La 194 esclude l'uso dell'IVG come contraccettivo.

Art. 4

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.


L'articolo 4 specifica i casi in cui è permessa l'IVG entro i primi 90 giorni

Art. 6

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.


L'articolo 6 specifica i casi in cui l'IVG è permessa nei primi 3 mesi di gestazione.

Non ci sono altri articoli che specificano altre motivazioni che rendono ammissibile il ricorso all'IVG.

Sia nell'articolo 4 che nel 6 le motivazioni riguardano la salute della donna, non esistono motivazioni diverse permese dalla legge.

Le strutture sanitarie che possono praticare l'aborto sono quelle pubbliche e quelle private riconosciute dalla regione...

Quando una donna arriva in una struttura sanitaria con il certificato, rilasciato da un medico, per l'IVG sta richiedendo un'assistenza medica.

Entro i primi 90 giorni la donna può chiedere l'aborto anche con la sola motivazione che non vuole continuare la gravidanza, ciò è sufficiente per configurare un rischio per la salute della donna, una gestazione non voluta e rifiutata è un fattore di rischio accertato e riconosciuto.

L'aborto, in Italia, non è, purtroppo, l'esercizio di un diritto all'autodeterminazione od alla sovranità sul proprio corpo.


La quinta dimensione:

http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2461395&m_...

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