Scritto da
SAMURAI
L'Ostinato
il 2014-08-03 13:43:19.0 alle 2014-08-03 13:43:19.0
Trollate totali: 6492
Ieri è stato approvato il Decreto "svuota-carceri" che dovrebbe sfoltire il numero di detenuti.
Tutti i dettagli:
Palazzo Madama approva il testo con 162 sì, 39 no e un astenuto.
Ecco in sintesi i principali elementi del decreto:
RISARCIMENTO AI DETENUTI. Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in «condizioni inumane». Per compensare la violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto un abbuono di un giorno ogni dieci passati in celle sovraffollate. A chi è già fuori andranno invece 8 euro per ogni giornata in cui si è subito la reclusione in condizioni disumane. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.
STRETTA SU CARCERE PREVENTIVO. Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all’esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari, peraltro, va in carcere.
BENEFICI MINORI A UNDER 25. Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.
AI DOMICILIARI SENZA SCORTA. A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari vi si recherà senza accompagnamento delle forze dell’ordine.
PIÙ MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA. Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011) destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. È anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.
PIÙ AGENTI PENITENZIARI. Cresce di 204 unità l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno ispettori e più agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche: per due anni saranno vietati.
Pene alternative:
Si alza a quattro anni il tetto di pena in grado di assicurare l’affidamento in prova ai servizi sociali, anche se su basi più rigide rispetto a quanto avvenuto fino a oggi. Crescono anche i poteri del magistrato di sorveglianza, soprattutto in fatto di urgenza e immediatezza di intervento.
Braccialetto elettronico:
Sempre in ottica pene alternative al carcere, diventa la normalità il ricorso al braccialetto elettronico. Se, fino a oggi, il giudice ne indicava l’uso solo in casi eccezionali, d’ora in avanti i casi in cui non saranno utilizzati rappresenteranno la vera eccezione, che l’autorità giudiziaria dovrà congruamente motivare.
Spaccio:
Dopo la bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte costituzionale, cambia anche la disciplina sul reato di spaccio con lo svuota carceri: quella che fino a oggi era un’attenuante – al lieve entità – diventa un reato a sé stante.
Liberazione anticipata:
Fino al 24 dicembre 2015, lo sconto di pena concesso sale a 75 giorni per ogni semestre, invece dei 45 in vigore in precedenza, vale solo se in correlazione a condizioni meritorie.
Garante dei detenuti:
Viene istituita la nuova figura di garanzia a tutela dei detenuti, che avrà sede nel ministero della Giustizia e sarà composto da tre membri in carica per 5 anni prorogabili.
Stranieri:
Più facile cacciare gli stranieri colpevoli di reati entro i due anni di pena, a cui vengono inclusi anche i reati inclusi al testo unico dell’immigrazione, sempre se entro i due anni o per chi sia colpevole di rapina e estorsione aggravata.
http://www.lastampa.it/2014/08/02/italia/politica/...
Tutti i dettagli:
Palazzo Madama approva il testo con 162 sì, 39 no e un astenuto.
Ecco in sintesi i principali elementi del decreto:
RISARCIMENTO AI DETENUTI. Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in «condizioni inumane». Per compensare la violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto un abbuono di un giorno ogni dieci passati in celle sovraffollate. A chi è già fuori andranno invece 8 euro per ogni giornata in cui si è subito la reclusione in condizioni disumane. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.
STRETTA SU CARCERE PREVENTIVO. Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all’esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari, peraltro, va in carcere.
BENEFICI MINORI A UNDER 25. Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.
AI DOMICILIARI SENZA SCORTA. A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari vi si recherà senza accompagnamento delle forze dell’ordine.
PIÙ MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA. Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011) destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. È anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.
PIÙ AGENTI PENITENZIARI. Cresce di 204 unità l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno ispettori e più agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche: per due anni saranno vietati.
Pene alternative:
Si alza a quattro anni il tetto di pena in grado di assicurare l’affidamento in prova ai servizi sociali, anche se su basi più rigide rispetto a quanto avvenuto fino a oggi. Crescono anche i poteri del magistrato di sorveglianza, soprattutto in fatto di urgenza e immediatezza di intervento.
Braccialetto elettronico:
Sempre in ottica pene alternative al carcere, diventa la normalità il ricorso al braccialetto elettronico. Se, fino a oggi, il giudice ne indicava l’uso solo in casi eccezionali, d’ora in avanti i casi in cui non saranno utilizzati rappresenteranno la vera eccezione, che l’autorità giudiziaria dovrà congruamente motivare.
Spaccio:
Dopo la bocciatura della legge Fini-Giovanardi da parte della Corte costituzionale, cambia anche la disciplina sul reato di spaccio con lo svuota carceri: quella che fino a oggi era un’attenuante – al lieve entità – diventa un reato a sé stante.
Liberazione anticipata:
Fino al 24 dicembre 2015, lo sconto di pena concesso sale a 75 giorni per ogni semestre, invece dei 45 in vigore in precedenza, vale solo se in correlazione a condizioni meritorie.
Garante dei detenuti:
Viene istituita la nuova figura di garanzia a tutela dei detenuti, che avrà sede nel ministero della Giustizia e sarà composto da tre membri in carica per 5 anni prorogabili.
Stranieri:
Più facile cacciare gli stranieri colpevoli di reati entro i due anni di pena, a cui vengono inclusi anche i reati inclusi al testo unico dell’immigrazione, sempre se entro i due anni o per chi sia colpevole di rapina e estorsione aggravata.
-
TUTTI FUORI!!!! @ 2014-08-03 13:43:19.0 di SAMURAI
-
■ @ 2014-08-03 15:29:13.0 di Non Autenticato
-
■ @ 2014-08-03 20:59:51.0 di SAMURAI
-
-