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Non Autenticato
il 2005-01-16 19:56:00.0 alle 2005-01-16 19:56:00.0
Art.21 della Costituzione
Che stupido che sono! Avevo quotato anche l'insulto:ecco perchè sono stato icsato.
_Art. 21
[ Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini; Titolo I: Rapporti Civili ]

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Mistificatore Non mi pare compresa la libertà di
insultare o denigrare il prossimo. Questi si chiamano REATI. In questa caso sono incerto fra la DIFFAMAZIONE e l'INGIURIA.
Vedremo cosa ne penserà un avvocato...

Per ulteriori chiarificazioni, vedi qui sotto

ROMA - Il reato di calunnia è previsto dall'articolo 368 del codice penale: ricorre quando taluno, davanti all'autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

Per il reato di calunnia la pena è la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se si incolpa qualcuno di un reato grave, punito con una pena superiore (nel massimo) a dieci anni.

Il reato di calunnia va distinto dai reati di ingiuria e diffamazione. Commette il reato di ingiuria (art. 594 codice penale) chi, davanti ad una persona, offende il suo onore o il suo decoro (un automobilista che investe con male parole un passante), ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516,46 euro.

Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 codice penale) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa (un giornalista che scrive commenti offensivi). In questo caso la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a 1032,91 euro.


(1 novembre 2004)

http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/co...

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Modificato dall'autore il 16/01/2005 19.50.19
   



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